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Nessun assegno divorzile se il matrimonio è breve e vi è una convivenza

16 settembre 2022

News Regionale - Puglia ,

Ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare nel giudizio), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale.

Nel caso di specie, l'assegno divorzile è stato negato alla moglie la quale, a fronte della assoluta brevità del matrimonio (5 anni) ed accertata l'instaurazione di una stabile e continuativa relazione, non ha provato uno specifico sacrificio della propria dimensione lavorativa.

Tribunale Taranto, sezione I, sentenza 10 agosto 2022 n. 2140 -Pres. Maggi; Giud. Rel. Carbonara