La tematica dei vaccini ai figli minori ha diviso, sta dividendo, e probabilmente continuerà a dividere le famiglie. La fattispecie, si precisa, è chiaramente estremamente delicata. Sul punto, nel caso di contrasto tra i genitori, ci si è chiesti se fosse competente alla pronuncia il Tribunale ordinario ovvero quello per i minorenni.
È competente il Tribunale ordinario e non quello per i minorenni a decidere sulla vaccinazione anti Covid-19 dei figli minori quando i genitori non sono d’accordo, anche se non sono separati. Lo ha precisato il Tribunale di Parma che, con ordinanza dell’11 ottobre scorso, si è pronunciato sul ricorso d’urgenza presentato da un padre che aveva chiesto il potere di decidere autonomamente sulla vaccinazione dei figli minori, che volevano vaccinarsi mentre la madre no-vax aveva negato il proprio consenso.
La madre, nella memoria difensiva presentata, aveva eccepito la non competenza del giudice ordinario e la competenza, invece, del tribunale per i minorenni. Ma il Tribunale di Parma ha affermato invece la propria competenza. Il caso – hanno spiegato i giudici - rientra invero nell’ambito di applicazione dell’articolo 316 del Codice civile, che, in relazione all’ipotesi in cui entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale da esercitare di comune accordo, attribuisce al tribunale ordinario le controversie che riguardano il contrasto tra loro su questioni di particolare importanza, come la salute.
Non si tratta di una vicenda inedita, la circostanza che i giudici si pronuncino sul tema dei vaccini anti Covid-19 per i figli minorenni, ma finora i tribunali hanno deciso su casi in cui era in corso un giudizio di separazione tra i coniugi, che esclude in radice la competenza del tribunale per i minorenni (Tribunale di Monza, decreto del 22 luglio 2021 e Tribunale di Milano, decreto del 13 settembre 2021). Ora, il Tribunale di Parma ha puntualizzato che è sempre competente a decidere sui vaccini il tribunale ordinario anche quando tra i genitori non è in corso un procedimento di separazione. A ben vedere, l’articolo 38 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, che indica i provvedimenti che rientrano nella competenza del tribunale per i minorenni, non richiama l’articolo 316 del Codice civile; quindi, in caso di ricorso in base all’articolo 316, è competente il tribunale ordinario.
Nel merito della vicenda, il giudice ha ascoltato i figli minorenni, che avevano espresso la loro volontà di sottoporsi alla vaccinazione, e ha effettuato una valutazione dei certificati medici prodotti dal padre che dimostravano che i figli godevano di buona salute.
Per il Tribunale, dunque, «in caso di mancata vaccinazione sussistono gravi ripercussioni non soltanto sulla salute dei singoli e della collettività, ma anche sul percorso educativo e sociale dei minori», mentre la posizione no-vax della madre «poggia su concezioni personali suffragate da teorie diffuse da pochi soggetti che si pongono a di fuori della comunità scientifica e in contrasto con gli approdi della scienza medica nazionale e internazionale».
