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Anche il marito ha diritto a mantenere il tenore di vita se si è dedicato al figlio e non riesce a trovare lavoro

15 settembre 2022

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Interessante sentenza della Corte di Cassazione, la n. 26890/2022, depositata lo scorso 13 settembre.

Nella vicenda in esame è stato accolto il ricorso di un marito: troppo basso l’assegno versatogli solo per consentirgli di pagare la casa, violato l’articolo 156 del codice civile che impone di rapportare l’assegno a “redditi adeguati”.

Nei fatti oggetto della decisione è il marito che ha smesso di lavorare (specificamente ricopriva una posizione di rilievo come manager informatico) per dedicarsi al figlio. Ma quando il matrimonio finisce, non riesce più concretamente a trovare un’occupazione, perché è rimasto troppo tempo a casa e fuori dal mondo del lavoro. Per l’esattezza, dieci anni.

Il ricorrente sosteneva di aver perso le pregresse capacità professionali acquisite nel settore informatico, area in costante evoluzione ed aggiornamento. 

Ecco, allora, che in sede di separazione non si può ridurre il mantenimento, posto a carico della moglie, ad una somma che appena basta al marito per pagarsi la casa.

In assenza dell’addebito, secondo i Giudici di Piazza Cavour l’uomo ha diritto a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di separazione grazie a lei, appartenente ad una famiglia benestante. La Suprema Corte, dunque, ribadisce che il criterio seguito per la quantificazione del contributo di mantenimento deve essere improntato al principio dei “redditi adeguati”.

In sostanza, occorre considerare dei parametri necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio nella fase temporanea della separazione.