COGNOME - Mutamento del cognome del minore. La volontà dei genitori del minore non è condizione sufficiente. (art. 89 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; art. 6 cod. civ.)
L'istanza di mutamento del cognome della persona minore d'età deve essere di regola presentata congiuntamente dai genitori, la concorde volontà degli stessi non limita in alcun modo il potere discrezionale del Prefetto nella valutazione di detta istanza.
Nel caso in esame, il Prefetto ha ritenuto che il mutamento di cognome richiesto dall'istante per la figlia non potesse essere disposto poiché incideva "contemporaneamente su un diritto fondamentale e sull'interesse primario all'identità personale della stessa minore, nonché sull'interesse pubblico alla tendenziale stabilità del cognome della persona umana”.
• Tar Emilia-Romagna Parma, Sez. I, sentenza, 25 agosto 2022, n. 245 – Pres. Panzironi, Ref., Est. Lanzafame
