AFFIDAMENTO DEI FIGLI – Modifica dei provvedimenti relativi ai rapporti tra ex coniugi e figli e principio rebus si c stantibus. (Articoli Cpc 177, 708 e 709; Cp, articoli 110, 609 ter e 609 quater; articolo 5, comma 6 L. 1 dicembre 1970, n. 898; Cc, articolo 156)
Nel giudizio di divorzio, se, da un lato, la domanda di assegno deve essere proposta nel rispetto degli istituti processuali propri di quel rito, quindi dovendo essere necessariamente contenuta nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nella comparsa di risposta, tuttavia, dall'altro, deve escludersi la relativa preclusione nel caso in cui i presupposti del diritto all'assegno maturino nel corso del giudizio, in quanto la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, cosi come quelli attinenti al regime della separazione postulano la possibilità di modularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto.
• Corte d'Appello Cagliari, Sez. I, sentenza, 19 luglio 2022, n. 352 – Pres. Sechi, Cons. Rel. Cugusi
