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Cittadini di Paesi extra UE familiari di cittadini dell’Unione, le condizioni per diventare soggiornanti di lungo periodo

8 settembre 2022

Presidenza AIAF ,

I giudici di Lussemburgo, mediante la sentenza nella causa C 624/20 depositata lo scorso 7 settembre, hanno chiarito i requisiti affinché un cittadino di un Paese terzo, provvisto di un titolo di soggiorno come familiare di un cittadino dell'Unione, possa acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo se soddisfa le condizioni previste dal diritto dell'Unione

Nel 2013 una cittadina ghanese otteneva un permesso di soggiorno nel territorio dei Paesi Bassi, in qualità di madre di un cittadino dei Paesi Bassi. Nel 2019, la donna ha presentato richiesta per un permesso di soggiorno di lungo periodo ma le autorità nazionali hanno respinto la domanda, con la motivazione che il diritto di soggiorno in qualità di familiare di un cittadino dell'Unione è di natura temporanea.

La Corte Ue, riunita in seduta plenaria, ha dichiarato invece che il soggiorno in qualità di familiare di un cittadino dell'Unione non è escluso dall'ambito di applicazione della direttiva.

La Corte rileva, innanzitutto, che la direttiva esclude dal suo ambito di applicazione i cittadini di Paesi terzi che soggiornano unicamente per motivi di carattere temporaneo, ad esempio in qualità di persone «alla pari», lavoratori stagionali o lavoratori distaccati, oppure nei casi in cui il loro permesso di soggiorno sia stato formalmente limitato.

Nel caso di specie, invece, il diritto di soggiorno è giustificato sulla base della relazione di dipendenza col cittadino Ue che non è destinata ad essere di breve durata, ma può estendersi per un periodo considerevole.

Inoltre, la Corte rammenta che l'obiettivo principale della direttiva consiste nell'integrazione dei cittadini di Paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri. Inoltre, al cittadino del Paese terzo deve essere rilasciato un permesso di lavoro, per consentirgli di far fronte alle esigenze del figlio, cittadino dell'Unione, per evitare di privare quest'ultimo del godimento reale ed effettivo dei diritti connessi al proprio status.

Peraltro, la Corte osserva come il richiedente debba soddisfare le condizioni previste dalla direttiva. Pertanto, oltre al fatto di aver soggiornato legalmente e ininterrottamente nel territorio dello Stato membro interessato per cinque anni immediatamente prima della presentazione della relativa domanda, lo stesso deve comprovare di disporre, per sé e per i familiari a carico, di risorse stabili e regolari sufficienti al sostentamento suo e dei suoi familiari senza fare ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato, nonché di un'assicurazione malattia contro tutti i rischi solitamente coperti per i propri cittadini in detto Stato. Del pari, lo Stato membro interessato può esigere che i cittadini di Paesi terzi soddisfino le condizioni di integrazione previste dalla legislazione nazionale.