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Il contributo di mantenimento per esigenze abitative va versato a prescindere dalla stipula di un contratto di locazione

8 settembre 2022

News Regionale - Sicilia ,

In tema di contributo di mantenimento connesso alle esigenze abitative, conseguenti alla separazione personale dei coniugi, a favore del genitore non assegnatario della casa familiare, non è legittima la subordinazione del versamento alla preventiva stipula di un contratto di locazione da parte del genitore beneficiario.

Lo sottolinea la Corte di Cassazione, attraverso l’ordinanza n. 26272/2022, depositata lo scorso 6 settembre.

Un cenno approfondito meritano i fatti oggetto della vicenda in questione.

L'ex moglie impugnava per Cassazione la sentenza della Corte di Appello territorialmente competente che aveva accolto solo parzialmente il suo gravame avverso la sentenza del giudice di prime cure, con cui era stata pronunciata la separazione con suo marito.

Specificamente, il giudice di merito aveva rigettato le contrapposte domande di addebito della separazione ed aveva disposto l'affidamento condiviso delle figlie minori con residenza preferenziale presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre.

Ancora, il Tribunale aveva poi respinto la richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata dall'ex moglie, in considerazione dell'avvenuto trasferimento di quest'ultima - insieme alle figlie minori - presso la casa dei genitori già prima della domanda di separazione e tenuto conto anche del fatto che il mancato rientro nella casa coniugale era stato dovuto a comportamenti ostruzionistici dell'ex marito.

Infine, aveva disposto a favore della madre ed a carico del padre la corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo per il pagamento del canone di locazione di un'abitazione, in aggiunta a quello per il mantenimento delle figlie minori, a decorrere dal momento in cui la ricorrente avesse preso in locazione un immobile dimostrando di risiedervi stabilmente con le figlie, nonché il contributo nella misura del 50% delle spese scolastiche, mediche e delle altre straordinarie.

Avverso la sentenza di primo grado era stato proposto appello da parte dell'ex moglie sulla base di due motivi.

Con il primo quest'ultima chiedeva la fissazione di una disciplina del diritto di visita alla luce dell'avvenuto trasferimento al nord Italia da parte del padre delle minori, mentre con il secondo rilievo chiedeva un più elevato assegno di mantenimento per le figlie, oltreché un più elevato contributo per esigenze abitative, sostenendo come il giudice di prime cure non avesse tenuto conto della capacità lavorativa dell'ex marito.

L'appellante contestava, altresì, il disposto condizionamento del contributo fissato per le esigenze abitative, chiedendo che la decorrenza dell'obbligo a versare tutte le somme dovute venisse fissata dal momento della presentazione della domanda di separazione avvenuta in primo grado.

I Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto fondati i motivi di ricorso proposti dalla ricorrente e con i quali, quest'ultima, denunciava l'omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti. La circostanza in questione atteneva al fatto che l'appellante era semplicemente “sistemata” presso l'immobile di pertinenza dei suoi genitori e, pertanto, il reperimento di un'abitazione adeguata costituiva esigenza immediata ed attuale delle figlie, da soddisfare mediante l'importo di mantenimento.

Nella specie, la Suprema Corte ha evidenziato l'illegittimità dell'assunto del giudice di prime cure ed erroneamente non esaminato dalla Corte distrettuale perché, a suo dire, non sarebbe stato oggetto di appello incidentale da parte dell'appellante, secondo cui la parte di contributo destinata alle esigenze abitative dovesse ritenersi subordinata all'effettiva locazione di un immobile ed alla prova di risiedervi con le minori.

Secondo il collegio di legittimità, invero, le esigenze abitative che vengono in considerazione a seguito della separazione personale dei coniugi, e che giustificano la previsione di un contributo economico, sono quelle che sorgono a seguito del mancato godimento della casa familiare da parte di quello dei coniugi che non ne risulta assegnatario. Nel caso in questione, precisano i Giudici, le esigenze abitative sono sorte dal momento in cui le figlie e la madre, loro collocataria, non sono più rientrate nella casa familiare (dapprima per allontanamento volontario della madre e poi per ostacoli frapposti dal padre). È da quel momento, a ben vedere, che sono sorte le esigenze abitative rilevanti ai fini delle previsioni economiche conseguenti alla separazione personale.

La circostanza che i nonni si siano fatti carico di ospitare la figlia con le nipoti non porta a ritenere insussistenti le predette esigenze abitative, ma solo a concludere che altri se ne sono fatti carico in luogo dei diretti interessati.

È noto, infatti, che l'assegnazione della casa familiare incide sulla posizione economica dei coniugi separati con figli o senza e ciò va tenuto presente nella determinazione dell'assegno di mantenimento (cfr. Cass. civ., n. 15772/2005).

Il vantaggio economico a favore dell'assegnatario corrisponde all'esborso occorrente per godere dell'immobile a titolo di locazione, con la conseguenza che l'esclusione della possibilità per il coniuge affidatario di figli minori di fruire della casa familiare legittima l'incremento della misura dell'assegno di mantenimento a favore di quest'ultimo (cfr. Cass. civ., n. 13065/2002).

Né, tantomeno, al dovere di mantenimento del coniuge/genitore a favore dell'avente diritto possono sostituirsi od essere assimilate le elargizioni economiche corrisposte dai familiari, atteso che il primo deve essere integralmente adempiuto.

In conclusione la Suprema Corte statuisce che, nella specie, l'ospitalità offerta alla madre ed alle figlie minori dai nonni materni, ospitalità che ha un costo economico, al fine di affrontare le esigenze abitative sorte a seguito della separazione dei genitori non può giustificare una subordinazione dell'obbligo di mantenimento del padre - che è attuale ed immediato anche per la parte relativa alle esigenze abitative - alla stipula della locazione (ed all'effettivo trasferimento della residenza).

La impugnata sentenza è stata, quindi, cassata con rinvio alla competente Corte di Appello in diversa composizione, in relazione al contributo per esigenze abitative.

Il giudice del rinvio provvederà alla luce del principio di diritto secondo il quale in tema di contributo di mantenimento connesso alle esigenze abitative conseguenti alla separazione personale dei coniugi a favore del genitore non assegnatario della casa familiare non è legittima la subordinazione del versamento alla preventiva stipula di contratto di locazione da parte del genitore beneficiario.