I coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l’affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori, posto il diritto di ciascuno di condizionare il proprio consenso alla separazione personale ad un soddisfacente assetto globale dei propri interessi economici.
A rimarcarlo è la Corte di Cassazione, mediante ordinanza n. 25925/2022, depositata lo scorso 2 settembre.
Un cenno meritano i fatti oggetto della vicenda in analisi.
Un marito conveniva in giudizio la moglie per la nullità della divisione dei beni facenti parte della comunione legale tra i coniugi effettuata in sede di separazione consensuale, così come risultante dal verbale di udienza presidenziale contenente l'accordo e sottoscritto dalle parti.
In particolare, nel verbale, poi omologato, i coniugi avevano stabilito l'assegnazione della casa e di un altro immobile alla moglie e l'attribuzione dell'autoveicolo al marito.
Il marito, con successivo giudizio ordinario, eccepiva la nullità di tale accordo contenente tale divisione dei beni per violazione dell'art. 194 c.c. in materia di comunione legale in base al quale la divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali l'attivo e il passivo perché era evidente la sperequazione tra le assegnazioni, non essendo stati considerati nella comunione legale anche il denaro, i titoli, i fondi di investimento divisi in parte uguale tra i coniugi prima dell'udienza.
Tanto in primo che in secondo grado, le pretese del marito venivano rigettate.
Nel merito, in particolare, veniva confermato l'orientamento costante e pacifico secondo cui, in materia di accordi tra coniugi in sede di separazione, il giudice non ha il potere di modificare l'assetto patrimoniale che le parti si sono autonomamente date, non risultando, tra l'altro, l'asserita sperequazione posto che il marito, nel verbale, aveva dichiarato di aver “trattenuto per sé beni di pari importo” così confermando che tutti i rapporti economici erano stati definiti tra le parti.
Gli accordi tra coniugi, sottoscritti in sede di separazione consensuale, si compongono di un contenuto necessario – mantenimento, collocamento minori, assegnazione casa familiare – e di un contenuto eventuale riguardanti determinazioni assai varie che trovano “occasione” nella decisione dei coniugi di separarsi.
In giurisprudenza, pacificamente, viene ammessa la natura negoziale dell'accordo di separazione, essendo i coniugi capaci di autodeterminarsi responsabilmente.
Secondo le Sezioni Unite, inoltre, le clausole dell'accordo di separazione consensuale a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali sono valide in quanto tale accordo, inserito nel verbale di udienza (atto pubblico), costituisce titolo per la trascrizione nei pubblici registri.
Essendo espressione della libertà negoziale dei coniugi, tale accordo può sottostare ad un mero controllo esterno del giudice in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto economicamente più debole e dei figli. Specificamente, i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori, posto il diritto di ciascuno di condizionare il proprio consenso alla separazione personale ad un soddisfacente assetto globale dei propri interessi economici.
Nel caso in esame, l'esclusione della sperequazione nelle condizioni di separazione è scaturita non, come sostenuto dal marito ricorrente, dall'attribuzione da parte del giudice dell'impugnazione del valore di confessione all'affermazione “nulla deve essere pagato alla moglie avendo il marito trattenuto per sé beni di pari importo”, quanto dall' interpretazione letterale dell'accordo inserito nel verbale di udienza, avendo il giudice stabilito che le parti avessero inteso pattuire, in primo luogo, l'assegnazione di due immobili alla moglie - correlata alla previsione per cui “nulla deve essere pagato alla moglie, avendo il marito trattenuto per sé beni di pari importo” - con ciò realizzando una corretta ripartizione delle quote della comunione legale. Seguiva poi un secondo accordo, separato, avente ad oggetto l'assegnazione del veicolo di proprietà della moglie al marito. La frase riportata in verbale in merito all'assenza di sperequazione tra i coniugi non costituisce confessione ma dichiarazione resa da una parte a un pubblico ufficiale che, per consolidata giurisprudenza, costituisce un atto pubblico avente fede privilegiata di provenienza dal Cancelliere che attesta gli atti e i fatti avvenuti in sua presenza.
