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Dichiarazione dei redditi congiunta, l’altro coniuge è responsabile anche dopo la separazione

5 settembre 2022

News Regionale - Sicilia ,

Con la libera scelta di presentare la dichiarazione congiunta, i coniugi dichiaranti accettano anche i rischi inerenti alla disciplina propria dell'istituto e, specificamente, sia quelli inerenti alla previsione della notifica degli atti impositivi al solo marito sia quelli concernenti le conseguenze (sostanziali e processuali) proprie delle obbligazioni solidali. È fatta, tuttavia, salva la possibilità per la moglie di contestare, nel merito, l'obbligazione del marito, entro i termini decorrenti dalla notifica dell'atto con il quale venga per la prima volta a conoscenza della pretesa tributaria nei confronti del coniuge.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, all’interno di una interessante ordinanza, la n. 25677/2022 depositata lo scorso 31 agosto, attraverso la quale ha rigettato il ricorso di una contribuente alla quale era stata notificata la cartella di pagamento a seguito della definitività dell'accertamento emesso a carico del solo marito. 

L'art. 17, comma 1, l. n. 114/1977 (soppresso dall'art. 9, comma 6, Dpr 322/1998) consentiva ai “coniugi non legalmente ed effettivamente separati” la presentazione di un unico modello di dichiarazione dei redditi. (“Ai   fini della   liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione presentata a norma del comma precedente, le imposte nette determinate separatamente per ciascuno dei coniugi si sommano e le ritenute e i crediti di imposta si applicano sul loro ammontare complessivo. Nell'ipotesi   prevista nel   primo comma, la notifica della cartella dei pagamenti dell'Irpef iscritta nei ruoli è eseguita nei confronti del marito. Gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati a norma del comma precedente. I   coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito”).

Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, tale disciplina non viola il diritto di difesa della moglie, in quanto la stessa può comunque far valere i suoi eventuali motivi di impugnazione nel momento in cui la pretesa dovesse essere portata a sua conoscenza. In particolare, con riferimento all'ipotesi di separazione personale dei coniugi successiva alla dichiarazione, i giudici di legittimità hanno affermato che la moglie separata «non risulta pregiudicata dalla notifica dell'atto di accertamento al marito, anche quando la stessa più non conviva con lui e sia ignara del fatto, potendo impugnare, anche per il merito, il primo avviso a lei successivamente notificato (anche un avviso di mora)».

È stato precisato che affinché insorga la responsabilità solidale della moglie co-dichiarante, non è necessario che le sia notificato l'avviso di accertamento, in quanto la medesima è legittimata a proporre autonoma impugnazione avverso il primo atto che le venga notificato e a far valere, in quella sede, tutte le possibili ragioni di contrasto con la pretesa tributaria.  Tale disciplina non è in contrasto con i principi di eguaglianza e capacità contributiva, atteso che l'accertamento riguarda un reddito omesso o infedelmente indicato nella dichiarazione congiunta, frutto di libera scelta del contribuente (cfr. Cass. 3181/2018).

La moglie risponde del debito riferibile al reddito prodotto soltanto dall'altro coniuge per un vincolo di solidarietà dipendente (Cassazione, sentenza 19056/2006) ed è, quindi, responsabile, in rettifica, della dichiarazione congiunta, per il maggior reddito d'impresa prodotto dal marito (Cassazione, sentenza 3526/2012).

Dunque, nonostante sia soggetto autonomo d'imposta, la donna coniugata che scelga di avvalersi della dichiarazione congiunta (ex articolo 17, legge 114/1977) fa propri i conseguenti vantaggi e oneri comunque conseguiti, “introducendo volontariamente l'obbligo di solidarietà con la responsabilità tributaria del marito, per ogni tributo […] carico di quest'ultimo” (Cassazione, sentenza 22692/2007). E tale scelta non contrasta né con i principi di eguaglianza e di capacità contributiva, né con il diritto di difesa della moglie, che comunque può tutelare i propri diritti.

La fattispecie giunta all'esame dei Giudici di Piazza Cavour ha ad oggetto una cartella di pagamento emessa nei confronti di una donna a seguito della definitività dell'avviso di accertamento, emesso a carico del marito in relazione ad una dichiarazione congiunta. Col proprio ricorso in Cassazione la donna denunciava, tra l'altro, violazione di legge nonché dell'art. 24 Cost. in quanto, essendo già separata dal marito al momento dell'emissione dell'avviso di accertamento, non avrebbe più potuto essere considerata solidalmente responsabile con il coniuge. La Cassazione, tuttavia, ha optato per il rigetto del ricorso.

L'art. 17 l. 114/1977 (come integralmente sopra riportato) è, in maniera consolidata, letto nel senso che, con la libera scelta di presentare la dichiarazione congiunta, i coniugi dichiaranti accettano anche i rischi inerenti alla disciplina propria dell'istituto e, specificamente, sia quelli inerenti alla previsione della notifica degli atti impositivi al solo marito sia quelli concernenti le conseguenze (sostanziali e processuali) proprie delle obbligazioni solidali. 

Ciò non dà luogo a dubbi di legittimità costituzionale per violazione del diritto di difesa della contribuente (art. 24 Cost.), dovendosi escludere che la mancata impugnazione, da parte del marito, dell'avviso di accertamento a lui notificato, rendesse definitiva l'obbligazione tributaria nei confronti della moglie separata, avendo costei la possibilità di impugnare autonomamente la cartella di pagamento o l'avviso di mora a lei diretti e di fare valere, in tale sede, tutte le possibili ragioni di contestazione, nel merito, della pretesa tributaria, avuto appunto riguardo alla mancata notifica diretta degli atti precedenti.