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Sottrarre ad un genitore il figlio per un periodo di tempo significativo integra il reato di sottrazione di persone incapaci

2 settembre 2022

News Regionale - Sicilia ,

Integra il reato di cui all'art. 574 c.p. la condotta di un genitore che, contro la volontà dell'altro, sottragga a quest'ultimo il figlio per un periodo di tempo significativo, impedendo l'altrui esercizio della responsabilità genitoriale e allontanando il minore dall'ambiente di abituale dimora.

Lo ha puntualizzato la Corte di Cassazione, mediante recente sentenza (n. 32005/2022) depositata lo scorso 30 agosto.

Nel caso in esame, la Corte di Appello di Venezia aveva rilevato come la madre avesse dapprima impedito al padre di intrattenere una relazione autonoma con il figlio e, successivamente, avesse fisicamente trasferito il bambino a seicento chilometri di distanza contro la volontà dell'altro genitore.

Specificamente, con il terzo motivo la ricorrente censurava la violazione dell'art. 574 c.p. per l'insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato e il vizio della motivazione sul punto, in quanto la Corte di appello, in contrasto con il testo della fattispecie incriminatrice, avrebbe sanzionato, nel periodo dal 21 dicembre 2014 al 28 novembre 2019, condotte puramente negative dell'imputata, volta ad ostacolare gli incontri del figlio con il padre, in contrasto con il testo della disposizione, che incrimina l'assoluto, globale e ininterrotto impedimento all'esercizio della responsabilità genitoriale.

Tale motivo viene giudicato, tuttavia, privo di fondamento giuridico.

La Corte di Appello di Venezia, a ben vedere, aveva ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 574 c.p. a fronte della prova di una sottrazione, intesa "dunque, come interruzione significativa del legame tra minore e genitore e cioè della loro mutua relazione, che si realizza con qualsivoglia ostacolo che non abbia carattere e durata meramente simbolica e che impedisca la coltivazione di un rapporto stabile, continuativo e autonomo tra un figlio minore e uno dei suoi genitori".

Secondo la giurisprudenza di legittimità, si legge nel provvedimento, integra il reato di sottrazione di persone incapaci la condotta di un genitore che, contro la volontà dell'altro, sottragga a quest'ultimo il figlio per un periodo di tempo significativo, impedendo l'altrui esercizio della responsabilità genitoriale e allontanando il minore dall'ambiente che viene percepito come abituale dimora.

Come ricordato dai Giudici di Piazza Cavour, da decenni la Cassazione ribadisce che i contenuti precettivi delle disposizioni di cui all'art. 574 c.p. (sottrazione di persone incapaci) ed all'art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), per quanto attiene alla lesione degli interessi della famiglia, non coincidono, ma hanno portata e significato diversi.

Infatti, se l'agente non ottempera a particolari disposizioni del giudice civile - sulla quantità e durata delle visite consentite al genitore non affidatario, sulle modalità e condizioni in genere fissate nel provvedimento - deve configurarsi il delitto di mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice; se, invece, la condotta di uno dei coniugi porta ad una globale sottrazione del minore alla vigilanza del coniuge affidatario, così da impedirgli non solo la funzione educativa ed i poteri insiti nell'affidamento, ma da rendergli impossibile quell'ufficio che gli è stato conferito dall'ordinamento nello specifico interesse del minore e della società, in tal caso ricorre il reato di cui all'art. 574 citato.