L'ipotetica ed astratta possibilità lavorativa o di impiego, da parte del coniuge beneficiario di assegno di divorzio, non incide sulla determinazione dell'assegno stesso, salvo che il coniuge onerato non fornisca la prova che il beneficiario abbia l'effettiva e concreta possibilità di esercitare un'attività lavorativa confacente alle proprie attitudini.
A ribadirlo è la Corte di Cassazione, in una recente ordinanza, la n. 22758/2022.
L'accertamento della relativa capacità lavorativa, affermano i giudici di Piazza Cavour, deve essere compiuto non nella sfera dell'ipoteticità o dell'astrattezza, bensì quella dell'effettività e della concretezza, dovendosi, all'uopo, tenere conto di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del caso concreto in rapporto ad ogni fattore economico-sociale, individuale, ambientale, territoriale.
Con sentenza depositata il 19 novembre 2019, pronunciata a seguito di sentenza non definitiva di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra G.R. e P.R., il Tribunale di Salerno ha escluso che a quest'ultima spettasse l'assegno di mantenimento di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6.
Nella vicenda in esame, il ricorrente denunciava la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, deducendo come la Corte di appello avesse illegittimamente riconosciuto il diritto all'assegno di divorzio sulla scorta del rilievo che egli lavorasse, trascurando di considerare che il soggetto non aveva dato alcuna prova delle concrete iniziative assunte per il raggiungimento dell'indipendenza economica secondo le proprie attitudini ed esperienze lavorative.
Il motivo è stato giudicato inammissibile.
La Corte di appello ha rilevato, per un verso, che andava escluso che il soggetto fosse stato licenziato (circostanza, questa, che aveva portato il Tribunale a negare la spettanza del diritto al mantenimento di P.R.) e, per altro verso, che l'odierno ricorrente era riuscito a dimostrare la stabile convivenza dell'ex moglie con altro uomo.
La questione circa la prospettata attitudine dell' intimata allo svolgimento di un'attività lavorativa non risulta trattata nella sentenza impugnata; né l'istante ha dedotto che la stessa venne sottoposta alla Corte di appello.
Ciò detto, si legge nel provvedimento, ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione.
La fattispecie, per come posta, risulta essere pure priva di decisività.
Infatti, conclude la Cassazione, l'ipotetica ed astratta possibilità lavorativa o di impiego, da parte del coniuge beneficiario, non incide sulla determinazione dell'assegno di divorzio, salvo che il coniuge onerato non fornisca la prova che il beneficiario abbia l'effettiva e concreta possibilità di esercitare un'attività lavorativa confacente alle proprie attitudini (Cass. 23 ottobre 2015, n. 21670): prova che nella specie non si assume sia stata fornita.
