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Amministrazione di sostegno illecita, l’amministratore è pubblico ufficiale e risponde per peculato

1 settembre 2022

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

L'amministratore di sostegno riveste la qualifica di pubblico ufficiale e perciò integra il delitto di peculato la condotta con cui si appropria delle somme di denaro giacenti sui conti correnti intestati alle persone sottoposte all'amministrazione.

Lo ha puntualizzato la Corte di Cassazione, mediante sentenza n. 31378/2022, depositata lo scorso 22 agosto. 

La Corte di appello di Torino confermava la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città in data 7 maggio 2021 che, in esito a rito abbreviato, aveva condannato P.M. alla pena di anni tre di reclusione per i reati di peculato ex art. 314 c.p. e per il reato di cui al D.Lgs. n.231 del 21 novembre 2007 art. 55, con l'interdizione dai pubblici uffici per la stessa durata della pena principale e l'applicazione della confisca per equivalente ai sensi dell'art. 322-ter c.p..

L'imputata è stata ritenuta responsabile del delitto di peculato continuato per essersi appropriata, nella qualità di amministratore di sostegno della cognata B.M.L., della somma di Euro 28.771,76.

Avverso il provvedimento ricorreva in Cassazione P.M., deducendo, con un unico ma in realtà plurimo - motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 314 c.p. e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato di peculato.

La difesa deduce che la ricorrente non abbia agito in veste di pubblico ufficiale, avendo conseguito l'autonoma disponibilità del patrimonio della B. a far data dal 16 gennaio 2012, in forza di procura generale rilasciata dalla persona offesa con atto notarile, dunque ben prima di essere nominata amministratore di sostegno con provvedimento del Giudice tutelare del Tribunale di Asti del 18 febbraio 2015.

Difetterebbe, secondo la ricorrente, la consapevolezza del mutamento del proprio ruolo in rapporto alla gestione del patrimonio della persona offesa e della rilevanza pubblicistica dell'incarico di amministratore.

La buona fede della ricorrente, si legge nel ricorso, sarebbe evincibile dalla mancata presentazione del rendiconto.

Il ricorso è stato giudicato inammissibile dalla Suprema Corte.

Sono reiterative e manifestamente infondate, si legge nella sentenza, le deduzioni della difesa relative alla assenza di legame funzionale della condotta appropriativa oggetto di addebito con la qualifica pubblicistica di amministratore di sostegno ricoperta dall'imputato, per avere la ricorrente agito in veste di procuratore generale della parte.

La Cassazione, anche in sede civile, ha da tempo stabilito che la figura dell'amministratore di sostegno, introdotta nell'ordinamento dalla L. n. 6 del 9 gennaio 2004, art.3, eserciti una funzione di utilità collettiva volta alla protezione degli interessi di soggetti fragili, sia pure con infermità o problematiche di minore intensità di quelle residualmente tutelabili con gli istituti della interdizione e della inabilitazione.

La relativa attività trova la propria disciplina regolativa in un complesso di disposizioni del codice civile (che vanno dall'obbligo di prestazione del giuramento, all'obbligo annuale di rendiconto, alle limitazioni alla capacità di ricevere per testamento e per donazione, al regime delle autorizzazioni e degli atti dispositivi vietati), che ne consentono la assimilazione al munus publicum del tutore, da cui l'istituto in questione si distingue essenzialmente per la maggiore flessibilità e l'agilità della relativa procedura applicativa (Cass. Civ., Sez. 1 n. 13584 del 12/06/2006 Rv. 589525; Cass. civ., Sez. 1 4866 del 1 marzo 2010, Rv. 611912).

Di qui un’esegesi consolidata, che attribuisce all'amministratore di sostegno la qualifica di pubblico ufficiale, con la conseguenza che integra il delitto di peculato la condotta con cui egli si appropri del danaro giacente sui conti correnti intestati alla persona sottoposta all'amministrazione.

Nella presente vicenda processuale, le conformi decisioni di merito hanno coerentemente stimato, come dimostrativi di interversio possessionis:

-la mancata giustificazione da parte della imputata delle singole operazioni di prelievo, compiute, con cadenza serrata, mediante la carta di credito e la carta bancomat della B., e dei bonifici sui conti di lei, eseguiti per fini personali della P. e comunque estranei al mandato ricevuto;

- il mancato pagamento, a decorrere dal 2016, delle rette per la struttura residenziale ove l'anziana era ricoverata;

- il mancato accredito sui conti intestati alla assistita della somma di Euro 61.000,00, riveniente dalla vendita di un cespite immobiliare;

- la mancata presentazione di rendicontazione.

Dunque, un munus publicum che di fatto è stato svuotato di contenuti; ciò che, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, non può trovare giustificazione nel fatto che la ricorrente avesse, in precedenza, ricevuto l'investitura a gestire in autonomia il patrimonio della assistita.

Sul presupposto che l'imputata è chiamata a rispondere del delitto di peculato esclusivamente in rapporto alle operazioni successive all'assunzione della qualifica di amministratrice di sostegno, senza distonie logiche si è evidenziato dalla Corte di appello come la duplice investitura della P. ammesso che la procura generale non sia stata superata dall'instaurarsi della procedura di amministrazione di sostegno - non possa avere alcuna ricaduta in termini di esonero dalla responsabilità per il reato di peculato, atteso che la procura, quale atto privatistico attributivo di poteri, sebbene consenta di operare in nome e per conto del delegante, non determina alcun effetto traslativo della proprietà dei beni di questi in favore del delegato, lì dove in concreto la P. ha operato uti domina sui detti beni.

Sotto il profilo dell'elemento psicologico, concludono i giudici di Piazza Cavour, sono le connotazioni dello strumento assistenziale che, sia per la pubblicità della procedura di nomina dell'amministratore, sia per la necessaria interazione periodica con l'autorità giudiziaria, non permettono di ritenere l'inconsapevolezza da parte della P. del mutamento dei propri compiti e delle correlate responsabilità, che discendono per forza di legge dalla prestazione dell'ufficio.