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Trust e famiglia, tassazione in misura fissa anche per il trust autodichiarato

31 agosto 2022

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Interessante ordinanza della Corte di Cassazione, in materia di trust, istituto sempre più spesso utilizzato all’interno del contesto dei rapporti familiari. Come è noto, infatti, per trust familiare s’intende un trust istituito per beneficiare soggetti che fanno parte della cerchia dei familiari/parenti del disponente.

Il trust di famiglia può avere ad oggetto qualsiasi tipologia di bene (immobili, quote di una società, denaro ecc.).

Col provvedimento in esame la Suprema Corte ribadisce che il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto. È dunque valida la notifica dell’atto impositivo al trustee.

Le precisazioni, come anticipato, sono a firma della Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 25327/2022, depositata lo scorso 25 agosto.

Per l'applicazione dell'imposta di donazione, si legge nel provvedimento, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.

Posto che con l'istituzione di un trust non si verificano di regola effetti traslativi, tale imposta è dovuta non al momento della costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario.

Ciò anche con riferimento al trust autodichiarato (come statuito da Cass. n. 8082 del 23/04/2020), in quanto la costituzione del vincolo di destinazione di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. in L. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, realizzandosi il presupposto del reale arricchimento solo con l'effettivo trasferimento di beni e diritti, a seguito all'eventuale trasferimento finale dei beni al beneficiario, in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost.

Può pertanto ritenersi consolidato il principio secondo cui il trasferimento dal "settlor" al "trustee" di immobili (e partecipazioni sociali) per una durata predeterminata o fino alla morte del disponente, i cui beneficiari siano i discendenti di quest'ultimo (come verificatosi nei caso di specie, dati i rapporti di parentela fra Sq.Ri. e P.V.), avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva al trustee, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ri-trasferimento ai beneficiari del "trust". Detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all'imposta di registro che alle imposte ipotecarie e catastali