Nel caso di uso sistematico di violenza fisica e morale, come ordinario trattamento del minore affidato, anche se sorretto da "animus corrigendi", deve escludersi la configurabilità del meno grave delitto previsto all’art. 571 c.p.
Con la recente sentenza n. 31534/2022, depositata lo scorso 23 agosto, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 del codice penale, nel caso di uso sistematico di violenza fisica e morale nei confronti dei figli.
La Corte di appello aveva richiamato il quadro probatorio a carico dell'imputato come già era stato accertato in primo grado e aveva ritenuto irrilevante ad escludere la responsabilità per il reato di maltrattamenti la condotta tenuta dei figli minori, che, per quanto latamente provocatoria nei confronti dell'imputato, non potevano in ogni caso giustificare l'adozione da parte di questi di misure violente quale forma di educazione "abituale" dei minori tenuta per anni, ancor di più in ragione del frequentissimo stato di ubriachezza in cui questi si trovava.
I comportamenti provocatori dei figli e il pessimo contesto familiare, in sostanza, non possono né legittimare né rendere meno grave il ricorso alla violenza operato dal padre, che perciò va condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia.
Impossibile, secondo i giudici, ridimensionare la condotta tenuta dall'uomo tra le mura domestiche e catalogarla come mero abuso dei mezzi di correzione nei confronti dei figli.
La risposta fornita dalla Corte di appello rendeva, dunque, evidente che non poteva neppure procedersi alla derubricazione dei fatti nella fattispecie di cui all'art. 571 c.p.
All’interno del primo motivo di ricorso, infatti, il ricorrente aveva lamentato la mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all’art. 571 c.p., che contempla l’abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.
Invero, con riferimento ai fatti oggetto della vicenda in esame, più volte la Suprema Corte ha affermato che, nel caso di uso sistematico di violenza fisica e morale, come ordinario trattamento del minore affidato, anche se sorretto da "animus corrigendi", deve escludersi la configurabilità del meno grave delitto previsto dall'art. 571 c.p. (tra tante, (Sez. 3, n. 17810 del 06/11/2018, dep. 2019, Rv. 275701).
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
