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Detenuto al 41-bis, l’infermità cronica del figlio maggiorenne non giustifica la concessione del permesso di necessità

29 agosto 2022

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

È legittimo il diniego del permesso di necessità in relazione ad un evento familiare che, seppure grave, non presenti il carattere della eccezionalità. Confermato, nella vicenda in esame, il provvedimento del Tribunale di sorveglianza che aveva negato il permesso ad un detenuto di recarsi, con scorta, ad incontrare il figlio affetto da una malattia cronica mentale, atteso che tale malattia non poteva essere qualificata come un evento eccezionale e, quindi, non giustificava la concessione di quanto richiesto.

Lo ha stabilito la Sezione Prima Penale della Corte di Cassazione, mediante sentenza n. 31603/2022, depositata lo scorso 24 agosto. 

La giurisprudenza di legittimità, si legge nel provvedimento, ha stabilito che, in tema di ordinamento penitenziario, è legittimo il diniego del permesso di necessità in relazione ad una fattispecie familiare che, seppure critica, non presenti il rilievo della eccezionalità (Sez. 1, Sentenza n. 41240 del 04/07/2019, Rv. 277135 - 01).

Il Tribunale di sorveglianza, argomentano i Giudici di Piazza Cavour, nel rigettare il reclamo proposto dall'odierno ricorrente, ha rispettato il condivisibile principio di diritto sopra richiamato, e ha posto in evidenza congruamente che, secondo la certificazione medica in atti, la patologia del figlio dell'istante è cronica, l'ammalato non versa in pericolo di vita, né vi sono stati recenti e significativi aggravamenti.

Correttamente, quindi, il Tribunale di sorveglianza ha concluso che non si ravvisano i requisiti previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 30, ord. pen. per il permesso di necessità. Il figlio del ricorrente infatti, risulta affetto da una infermità cronica, ma essa non può essere qualificata come un evento eccezionale e, quindi, non giustifica la concessione di quanto richiesto.