Il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, disciplinato dall’art. 388 del codice penale, può essere integrato dalla condotta della madre che non consente all’ex coniuge di portare con sé la figlia per le vacanze estive.
Ad ammonire chi considera i bambini alla stregua di una proprietà privata è, ancora una volta, la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 28980/2022 depositata lo scorso 21 luglio, ha respinto il ricorso di una donna che aveva negato alla figlia la possibilità di partire con il padre, nonostante l’accordo preso, rendendosi di fatto irreperibile.
Alla signora non è stata neppure concessa la sospensione condizionale della pena ed è stata esclusa la speciale tenuità del fatto, così come non le sono state riconosciute nemmeno le attenuanti generiche.
Per i giudici di Piazza Cavour, invero, la Corte d’Appello di Milano aveva correttamente inquadrato la condotta della donna, che si era resa irreperibile prima, durante e dopo la data fissata per la partenza della figlia, tanto che il padre della minore era stato costretto ad accordarsi direttamente con la minore, che aveva successivamente confermato di essere, in quel momento, proprio presso la casa della nonna materna.
Significativa è stata valutata l'accertata volontà della madre della minore di non acconsentire che la figlia trascorresse con il padre il periodo estivo, in considerazione del viaggio in Inghilterra effettuato dalla minore poco dopo, a conferma della genuinità di lui, circostanza mai smentita dalla ricorrente.
Secondo la Cassazione, la donna, di fatto, avrebbe strumentalizzato con la sua condotta la minore. L’intera vicenda, rileva la Suprema Corte, è stata caratterizzata da un’aspra conflittualità.
Con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Cassazione rammenta che la sussistenza di circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni ritenute preponderanti della propria decisione attraverso un giudizio di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente argomentata, non essendo necessario confutare ogni elemento prospettato come favorevole dalla parte ai fini della concessione delle attenuanti.
In conclusione, il ricorso della donna è stato considerato inammissibile.
