Per la Cassazione si configura il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare per il disinteresse del padre mostrato nei confronti dei figli e il carattere sporadico delle frequentazioni.
Lo ha puntualizzato la Cassazione, con sentenza n. 29926/2022, depositata lo scorso 27 luglio.
La fattispecie approdata in Cassazione ha per protagonista un padre condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di due mesi di reclusione in relazione al reato di cui all'articolo 570 c.p., per essersi sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità dei genitori, tenendo una condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie, e avere fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori e alla moglie.
Il procuratore generale della Corte d'appello ricorre in Cassazione dolendosi dell'omissione, da parte del tribunale, dell'applicazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione in relazione al reato di cui all'articolo 570 c.p. comma 1, pur avendo riconosciuto che l'imputato, oltre a far mancare i mezzi di sussistenza, si è disinteressato dei figli e li ha frequentati molto sporadicamente.
Tale norma, secondo il suo rilievo, configurerebbe un'ipotesi di reato autonoma rispetto a quella di cui al comma 2 e tra esse non vi sarebbe relazione di progressione criminosa.
La sesta sezione penale, analizzando la questione, dà ragione ai rilievi sollevati dal procuratore. Come dedotto dallo stesso, motivano infatti i giudici di Piazza Cavour, la condanna è incentrata non sulla sola condotta di mancato adempimento dell'obbligo di mantenimento e sui suoi presupposti di rilevanza penale (costituiti dallo stato di bisogno, presunto per legge, dei figli minori, e specularmente, sulla capacità di adempiere dell'obbligato), "ma altresì sulla sottrazione agli obblighi di assistenza, espressiva di una condotta contraria all'ordine ed alla morale delle famiglie ex art. 570, comma 1, c.p.".
Entrambe le fattispecie incriminatrici sono richiamate dalla contestazione, si legge nel provvedimento, "e la sentenza impugnata motiva anche in riferimento al disinteresse del padre versoi figli ed al carattere del tutto sporadico con cui li aveva frequentati, quali presupposti in fatto della violazione degli obblighi di assistenza morale".
Al riguardo, osservano quindi i giudici, "l'art. 570 c.p. è norma a più fattispecie, che sono del tutto distinte, perché relative a fatti eterogenei nel loro sostrato fattuale ed altresì nella considerazione sociale; l'una, riconducibile al comma 1, inerisce alla violazione dei doveri di assistenza morale, che sono proiezione tipica dei doveri di cura che innervano la genitorialità (evocati, dalla prospettiva del figlio, dall'art. 315-bis c.c.) e sono preordinati allo sviluppo armonico della personalità del minore; l'altra, prevista dal comma 2, posta a presidio dei bisogni più strettamente materiali della persona, si sostanzia nella mancata somministrazione delle provvidenze economiche necessarie al loro soddisfacimento".
Per cui tali reati possono concorrere, ove ricorrano, come nel caso di specie, gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi di entrambi, come ribadito del resto da plurime pronunce della S.C. (cfr., tra le altre n. 13741/2021).
Ritenuta fondata anche la doglianza sulla mancata applicazione dell'incremento di pena a titolo di continuazione. Sul punto, dando seguito all'indirizzo espresso sin da epoca risalente dalla Cassazione, ribadiscono i giudici, "l'omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza in danno di più soggetti, ancorché conviventi nello stesso nucleo familiare, non configura un unico reato, bensì una pluralità di reati in concorso formale o, ricorrendone i presupposti, in continuazione tra loro".
Questo perché, argomenta la Suprema Corte, non solo gli aventi diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza sono soggetti che ricevono diretta tutela dalla norma incriminatrice e sono portatori di posizioni differenziate, ma altresì poiché rispetto ai diversi aventi diritto sono possibili adempimenti soggettivamente frazionati e, dunque, differenti eventi.
Nella vicenda, in presenza di più parti lese avrebbe dovuto, quindi, essere applicato l'aumento per la continuazione interna. In definitiva, la sentenza è stata cassata e la parola è passata al giudice del rinvio.
