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No all’assegno per la docente universitaria che possiede cospicuo patrimonio immobiliare

23 agosto 2022

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Respinta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile nei confronti di una donna, in conformità ai principi enunciati dalle Sezioni unite nella sentenza n. 18287/2018. Pur nell'accertata maggiore disponibilità economica del marito, è stato escluso che l'assegno dovesse assolvere a una finalità assistenziale, posto che la moglie, titolare di un reddito da lavoro dipendente per la sua attività di docente universitaria e proprietaria di un cospicuo patrimonio immobiliare e titolare di varie partecipazioni societarie, è in grado di mantenersi da sola.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, mediante ordinanza n. 24404/2022, depositata lo scorso 8 agosto.

Esclusa anche la funzione perequativo/compensativa dell’assegno, non essendo stato provato dalla donna di aver rinunciato allo svolgimento della professione di avvocato o di aver subito un rallentamento della carriera universitaria per essersi dovuta occupare della cura della famiglia e dei figli.

La corte territoriale aveva respinto la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile in conformità a quanto affermato dalle Sezioni unite, nella citata sentenza n. 18287/2018.

La corte bolognese ha, infatti, svolto dapprima un’accurata ricognizione delle distinte capacità reddituali/patrimoniali dei due ex coniugi, escludendo, pur nella concreta maggiore disponibilità economica del marito, che l'assegno dovesse assolvere ad una finalità assistenziale, posto che la signora, che gode non solo di un reddito da lavoro dipendente per la sua attività di docente universitaria, ma è anche proprietaria di un cospicuo patrimonio immobiliare e titolare di varie partecipazioni societarie, è ampiamente in grado di mantenersi da sola.

La Corte d’Appello di Bologna ha, quindi, escluso che l'assegno potesse essere riconosciuto in funzione perequativo/compensativa, motivatamente negando - sulla scorta di una compiuta analisi delle risultanze istruttorie - che la ricorrente avesse provato di aver rinunciato allo svolgimento della professione di avvocato o di aver subito un rallentamento della carriera universitaria per essersi dovuta occupare della cura della famiglia e dei figli.

In conclusione, l'assunto richiamato nel ricorso, secondo cui alcuni dei fatti che la Corte di merito ha ritenuto non provati (ovvero le rinunce da lei compiute per dedicarsi alla famiglia) erano in realtà pacifici e non contestati ex art. 115 c.p.c., non è supportato dal testuale richiamo alle difese svolte dalla controparte, dalle quali dovrebbe desumersi la non contestazione sicché, sul punto, il motivo non risponde ai requisiti di specificità richiesti dall'art. 366 c.p.c., 1 comma, nn. 4 e 6.