Nel giudizio civile di accertamento della nullità delle nozze, delle prove assunte in un altro giudizio, il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio e attribuire valore di prova esclusiva anche ad una perizia svolta in sede penale o a una consulenza in altre sedi civili.
Nel caso in questione, il Tribunale di Torino (sezione VII, sentenza 15 luglio 2022 n. 3062 - Pres. Silva; Rel. Boemio) ha dichiarato la nullità del matrimonio, ai sensi dell'art. 120 c.c. e condannato la convenuta, rimasta contumace, a pagare in favore del marito a titolo di indennità ex art. 129 bis c.c., la somma di Euro 10.800.
Il matrimonio, come è noto, così come pure l'unione civile tra persone del medesimo sesso, contratto da persona incapace di intendere e di volere al momento di celebrazione delle nozze è annullabile in nome della tutela che l'ordinamento appronta all'integrità del consenso matrimoniale, che deve formarsi in piena libertà e consapevolezza.
Parte attrice, nella vicenda analizzata dal Tribunale piemontese, ha domandato, oltre all’annullamento del matrimonio, la condanna della signora G.S. al pagamento dell'indennità ex art. 129 bis c.c., nonché a versare gli alimenti ai sensi della medesima disposizione.
L'art. 129 bis c.c., rubricato "responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo", dispone che "il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto".
Per l'applicazione della norma, che secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente introduce una ipotesi speciale di responsabilità civile e di danno c.d. "punitivo", è richiesta la sussistenza dei seguenti presupposti: a) la malafede del coniuge; b) l'imputabilità della causa di nullità del matrimonio al coniuge in malafede; c) la buona fede dell'altro coniuge; d) la sussistenza di una causa di nullità del matrimonio.
Con riguardo al coniuge obbligato, è necessario quindi che ricorrano la mala fede - intesa come conoscenza della causa invalidante - e l'imputabilità, allo stesso coniuge, della causa da cui deriva l'invalidità del vincolo. La mala fede non può essere apprezzata esclusivamente in senso soggettivo (conoscenza della causa di invalidità del matrimonio), ma anche nell'accezione oggettiva (comportamento contrario ai doveri di lealtà e correttezza). Deve essere accertata, dunque, non solo la riferibilità oggettiva della causa d'invalidità al coniuge e la sua consapevolezza certa o probabile di essa,
ma anche la circostanza che egli abbia posto in essere un comportamento, commissivo od omissivo, contrario al generale dovere di correttezza, il quale abbia contribuito alla celebrazione del matrimonio nullo (cfr. Cass., 18.4.2013, n. 9484; Cass. 2864/1984; Cass. 1826/1980).
Il fondamento della responsabilità prevista dal primo comma dell'art. 129 bis c.c. a carico del soggetto passivo del rapporto risiede nel fatto che egli, al momento della celebrazione del matrimonio, sia stato consapevole dell'esistenza della causa che ne ha determinato la nullità, ovvero nel fatto che il soggetto cui è imputabile (riferibile) tale causa di nullità sia stato in malafede circa l'esistenza anzidetta (cfr. Cass. civ. Sez. I, 16-11-2005, n. 23073; Cass. civ. Sez. I, 13/01/1993, n. 348).
Evidente, come ampiamente argomentato innanzi, che nel caso di specie G.S. fosse in assoluta mala fede, nell'accezione appena esposta: ella non solo conosceva la condizione di G.M., ma agiva proprio approfittandone, quindi in modo pienamente doloso.
Ciò posto, deve riconoscersi in favore di G.M. l'indennità prevista dalla norma in esame, quantificabile, come da richiesta attorea, nell'importo di 10.800 Euro, pari ad un mantenimento mensile di Euro 300 per tre anni.
Per mera completezza, argomenta il Tribunale di Torino, occorre osservare che la condanna ex art. 129 bis c.c. concorre a pieno titolo con la condanna per risarcimento danni parzialmente già disposta in sede penale con la provvisionale ivi liquidata.
