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Quota del TFR dell’ex coniuge, il diritto sorge nel momento in cui l’ex coniuge matura il diritto a percepire detto trattamento

22 agosto 2022

News Regionale - Sicilia ,

Alla base dell'assegnazione della quota del TFR dell'ex coniuge si rinvengono sia profili assistenziali, evidenziati dal fatto che la disposizione presuppone la spettanza dell'assegno divorzile, ma anche compensativi, legati all'importanza data dallo svolgimento del rapporto di lavoro durante la vita matrimoniale.

Il diritto del coniuge divorziato, che sia anche titolare dell'assegno di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ad ottenere la quota del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge sorge nel momento in cui quest'ultimo matura il diritto a percepire detto trattamento e, dunque, al tempo della cessazione del rapporto di lavoro, anche se il relativo credito è esigibile solo quando - e nei limiti in cui - l'importo è effettivamente erogato; una volta cessato il rapporto di lavoro, non ha, dunque, alcuna incidenza sulla debenza della menzionata quota la presentazione, nel corso del giudizio instaurato per la relativa liquidazione, della richiesta di revoca dell'assegno divorzile, il cui eventuale accoglimento, anche se disposto dalla data della domanda, è successivo alla insorgenza del diritto previsto dalla L. n. 898 del 1970, 12 bis.

A ribadirlo è la Corte di Cassazione, mediante ordinanza n. 24403/2022, depositata lo scorso 8 agosto.

Il Tribunale competente condannava un ex marito a pagare, in favore dell'ex moglie, un sostanzioso importo, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo, quale quota di TFR a quest'ultima spettante - revocando però l'assegno divorzile posto a suo carico dalla sentenza che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio - a decorrere dalla domanda giudiziale formulata in via riconvenzionale da quest'ultimo.

Con successiva sentenza, la Corte di Appello, accogliendo l'appello proposto dalla moglie contro la decisione, condannava l'ex marito a versare un maggior importo computando le ulteriori somme percepite da quest'ultimo in corso di causa, sempre a titolo di TFR, ripristinando l'obbligo dell'appellato di corresponsione dell'assegno divorzile.

L’uomo, pertanto, proponeva ricorso in Cassazione.

Con il primo motivo di ricorso veniva dedotto l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio sulla revoca dell'assegno divorzile riguardanti il miglioramento della situazione economica dell'ex moglie, in virtù del decesso della madre con lei convivente e il verosimile aumento del suo patrimonio derivante dall'eredità, oltre che la maggiorazione del reddito da pensione dalla medesima percepito nonché il peggioramento della situazione economica dell’uomo.

La Cassazione ha rigettato quanto rilevato dal ricorrente nella parte in cui lamenta il mancato esame di fatti decisivi riguardanti il dedotto miglioramento delle condizioni economiche dell'intimata, mentre risulta fondato nella parte in cui censura l'omesso esame di fatti rilevanti per la valutazione delle proprie condizioni economiche.

A ben vedere, contrariamente a quanto affermato dall'uomo, la morte della madre dell'ex moglie risultava essere stata espressamente considerata nella sentenza impugnata ma a tale evento non era stata data rilevanza, sia perché il piccolo appartamento passato in eredità - un tempo occupato dalla defunta - per poter essere locato avrebbe dovuto essere sottoposto a lavori di adattamento, sia perché non vi era prova della titolarità in capo a quest'ultima di beni immobili suscettibili di essere trasmessi alla figlia per successione. Anche con riferimento all'ammontare della pensione percepita vi era una chiara pronuncia della sentenza impugnata, che aveva ritenuto esistente una sostanziale equivalenza rispetto a quanto accertato in sede di divorzio, aggiungendo che il lieve aumento costituiva un mero adeguamento dell'assegno pensionistico. 

Tuttavia, secondo i Giudici di Piazza Cavour, un diverso inquadramento va effettuato nei confronti del riferimento al dedotto peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente. Infatti, l'uomo aveva criticato la decisione impugnata nella parte in cui aveva statuito sulla dedotta riduzione dei redditi percepiti dall'attuale sua moglie. In particolare, la Corte di Appello aveva ritenuto che la riduzione di reddito da quest'ultima subìta ed asseritamente correlata alla malattia documentata dell'anziana madre non appariva supportata da documentazione contabile o fiscale ma solo sulla propria dichiarazione. Il ricorrente, però, ha affermato di avere prodotto le dichiarazioni dei redditi della moglie nel giudizio di primo grado, evidenziando che nel corso di tre anni risultava provato che si era verificato un progressivo calo del reddito della stessa, tale da imporre al ricorrente di contribuire al suo mantenimento. La documentazione fiscale, dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito era stata acquisita al processo e offerta al contraddittorio delle parti. Il ricorrente ha anche prospettato la decisività della stessa, perché rappresentativa del significativo calo delle entrate della seconda moglie che gli imponeva di prestarle assistenza materiale, con conseguente incidenza sulla statuizione relativa all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge. Quindi, con espresso riferimento a questo punto, la decisione è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di Appello competente in diversa composizione. La Suprema Corte, inoltre, ha ritenuto infondato un altro motivo di ricorso, con cui l'uomo rilevava una presunta violazione di legge con riferimento alla statuizione sulla richiesta di revoca dell'assegno divorzile. Secondo il ricorrente la Corte d’appello aveva errato nel non aver rilevato che l'ex moglie fosse del tutto autosufficiente economicamente, in virtù del godimento dell'abitazione familiare, di una significativa pensione e non avendo, la stessa, sacrificato le sue aspirazioni professionali nel corso della vita familiare. Sul punto la Cassazione ha rammentato il proprio orientamento consolidato secondo cui condizione necessaria per l'ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge è che il richiedente sia titolare di un assegno divorzile, o abbia presentato domanda di divorzio (seguita dalla relativa pronuncia e dall'attribuzione dell'assegno divorzile), al momento in cui l'ex coniuge abbia maturato il diritto alla corresponsione di tale trattamento.

La ratio della norma, a ben vedere, è quella di correlare il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto alla percezione dell'assegno divorzile. Tale trattamento è percepito quando il vincolo matrimoniale è ormai sciolto, ma deriva dall'accantonamento di somme operato nel corso del rapporto di lavoro e, per il tempo in cui il menzionato rapporto si è svolto durante la convivenza matrimoniale, l'ex coniuge del lavoratore - che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile - è ex lege chiamato a godere pro -quota di detto trattamento. Alla base della disposizione normativa, si legge nel provvedimento, possono rinvenirsi certamente profili assistenziali, evidenziati dal fatto che la disposizione presuppone la spettanza dell'assegno divorzile, ma anche compensativi, legati all'importanza attribuita allo svolgimento del rapporto di lavoro durante la vita matrimoniale.

La Cassazione precisa, inoltre, che solo l'effettiva percezione di tale trattamento rende esigibile la quota di spettanza dell'ex coniuge, essendo previsto il diritto di quest'ultimo "ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge".

Non incide sulla spettanza della quota del trattamento di fine rapporto la proposizione della domanda di revoca dell'assegno divorzile, dopo che sia maturato il diritto a tale trattamento - e cioè dopo che sia cessato il rapporto di lavoro - poiché, anche considerando il possibile accoglimento di tale domanda con effetto dalla data della sua proposizione, comunque tale effetto è successivo al momento in cui è maturato il diritto al trattamento di fine rapporto.

Nel caso di specie, nella decisione impugnata si legge con chiarezza che l'intimata, titolare di assegno divorzile, ha chiesto la corresponsione della quota del trattamento di fine rapporto, maturata dal marito dopo la pronuncia di divorzio.

La parte non risulta avere operato alcuna limitazione in ordine al quantum richiesto, avendo, anzi, precisato che la quota ad essa spettante dovesse essere determinata nella misura corrispondente al 40% dell'indennità totale, riferita agli anni in cui il rapporto di lavoro si era svolto durante il matrimonio. Nella menzionata decisione è altresì specificato che una parte di tale trattamento è stata corrisposta all'ex marito prima dell'introduzione del giudizio e un'altra parte è stata erogata nel corso del giudizio di primo grado, con la precisazione che, al momento della decisione, erano stati percepiti entrambi gli importi, sul cui ammontare complessivo il giudice dell'appello ha, dunque, correttamente determinato la quota di spettanza. In conclusione, sulla base del principio esposto precedentemente il motivo di ricorso è stato respinto.