Dal prossimo 13 agosto entrano a pieno regime le novità normative in materia di congedo parentale, maternità e paternità previste dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022.
Le nuove disposizioni promuovono un miglioramento della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare per tutti i lavoratori che svolgono ruoli di cura come genitori o prestatori di assistenza, puntando anche al raggiungimento di una effettiva parità di genere sia sul lavoro sia in famiglia.
Tra le novità principali vi è la previsione del congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni fruibile dal padre lavoratore dipendente tra i due mesi precedenti e i cinque successivi al parto, anche in caso di nascita o morte perinatale del bambino. I giorni di congedo sono godibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con l’utilizzo (non negli stessi giorni) del congedo di paternità cosiddetto “alternativo”.
Per le lavoratrici autonome il diritto all’indennità giornaliera è ora riconosciuto anche nei periodi antecedenti i due mesi prima del parto, in caso di “gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”.
Con riferimento al congedo parentale, il diritto all’indennità viene esteso fino ai 12 anni d’età del bambino, rispetto ai sei anni precedentemente previsti, con una diversa ripartizione dei periodi indennizzabili che complessivamente possono arrivare fino a un massimo di nove mesi e non più sei.
Anche la misura per i genitori lavoratori, iscritti alle varie gestioni, subisce qualche cambiamento.
Il congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti prevede che fino al dodicesimo anno di vita del figlio spetti a ciascun genitore lavoratore un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione per tre mesi, non trasferibili all'altro genitore.
I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione.
Nel caso di un solo genitore vengono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati, di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) indennizzabili al 30% della retribuzione.
Novità, infine, anche per la maternità delle lavoratrici autonome.
Nello specifico, l’articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 105/2022 introduce, il comma 2-ter all’articolo 68 del T.U., che sancisce per le lavoratrici autonome, il diritto all’indennità giornaliera anche per i periodi precedenti i 2 mesi prima del parto in presenza di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici svolti.
Per quanto concerne il congedo parentale, l’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 105/2022 prevede la modifica del comma 1 dell’articolo 34 del T.U., disponendo l’estensione del diritto all’indennità fino ai 12 anni d’età del bambino, rispetto ai sei anni fissati in precedenza, con una diversa ripartizione dei periodi indennizzabili che possono arrivare fino a un massimo di nove mesi e non più sei.
