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Lo stato di bisogno della persona offesa non può desumersi dal provvedimento civile

11 agosto 2022

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare punito dall'art. 570 c.p., qualora la sentenza di divorzio escluda il diritto all'assegno o preveda una sua riduzione, non viene meno il reato in esame, se le somme erano state stabilite in favore dell'avente diritto che versava in stato di bisogno.

Resta fermo però, che l'effettivo stato di bisogno della persona offesa, presupposto della fattispecie tipica del reato, non può essere meramente desunto dalla esistenza del provvedimento civile adottato in sede di separazione o divorzio, posto che il relativo accertamento in sede penale non può essere infatti meno rigoroso - quanto in particolare alla nozione di indisponibilità in proprio dei mezzi di sussistenza - rispetto a quello relativo alla concreta capacità economica del soggetto obbligato a fornire tali mezzi.

Le precisazioni giungono direttamente dalla Corte di Cassazione, mediante sentenza n. 25562/2022, depositata lo scorso 4 luglio. 

In funzione della prova dello stato di bisogno, argomentano i Giudici di Piazza Cavour, la Corte di appello avrebbe dovuto valutare gli elementi di fatto emergenti dalla sentenza prodotta dalla difesa che risultavano distonici rispetto all'accertamento compiuto in primo grado.

L'effettivo stato di bisogno della persona offesa, che costituisce il presupposto della fattispecie tipica del reato in esame non può essere meramente desunto dalla esistenza del provvedimento civile adottato in sede di separazione o divorzio.

Il relativo accertamento in sede penale non può essere infatti meno rigoroso - quanto in particolare alla nozione di indisponibilità in proprio dei mezzi di sussistenza - rispetto a quello relativo alla concreta capacità economica del soggetto obbligato a fornire tali mezzi.

Si è infatti più volte affermato che l'impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 c.p., deve integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti che non può ritenersi dimostrata sulla base della mera documentazione dello stato formale di disoccupazione dell'obbligato.

Per converso, anche con riferimento allo stato di bisogno dell'avente diritto non possono essere dirimenti la mancanza di un proprio reddito o una situazione di mera disoccupazione, essendo necessario invece accertare l'impossibilità del suddetto soggetto a procurarsi i mezzi di sussistenza senza ricorrere all'aiuto di terzi soggetti.

Ove risulti accertata la sua capacità di lavorare, va dimostrato infatti che il soggetto si sia inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente, e quindi l'impossibilità di procurarsi da solo, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, i mezzi di sussistenza.

Nel caso in esame, la sentenza emessa in sede civile dava atto di plurime circostanze idonee ad incrinare il ritenuto stato di bisogno della persona offesa (la capacità della donna di produrre reddito; la rinuncia alla richiesta di aiuto economico al marito anche negli anni della disoccupazione)" basato dal primo giudice soltanto dalla mancanza di un'occupazione della persona offesa e quindi di redditi propri.