Interessante sentenza della Corte di Cassazione, sezione sesta penale, n. 30336/2022, depositata lo scorso 1° agosto. La pronuncia si riferisce alla vicenda di un padre, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 570-bis c.p. per essersi sottratto all'obbligo di corrispondere integralmente l'assegno mensile di mantenimento alla figlia.
La Corte di appello di Milano, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza dell'8 luglio 2021, ha rideterminato in giorni 20 di reclusione la pena inflitta all'imputato C.F..
Questi, come specificato, è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 570-bis c.p. per essersi sottratto all'obbligo di erogare integralmente l'assegno mensile di mantenimento alla figlia, come disposto con sentenza del Tribunale di Milano, condotta protrattasi dall'agosto 2014 al 15 dicembre 2016.
Con i motivi di ricorso il ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione della sentenza sul punto della mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. Rileva che la L. n. 689 del 1981 art. 58 prevede i criteri generali per la commisurazione della sostituzione e che la motivazione della Corte di appello, nella parte in cui fa riferimento al fatto che l'imputato all'epoca delle condotte fosse certamente abbiente e avrebbe potuto provvedere a rinegoziare nelle forme procedimentali previste l'adempimento impostogli dal giudice civile, non è univocamente collegabile ad una prognosi di inadempienza della sanzione pecuniaria irrogabile per effetto della conversione. Nel caso in cui le possibilità economiche dell'imputato sicuramente denotano una garanzia patrimoniale di solvibilità, l'opzione per il pagamento di una sanzione sostitutiva appare favorevole al reo tenuto conto dei criteri economici, risultanti dalla modifica operata con la sentenza 28 del 2022 della Corte costituzionale.
Il ricorso è stato considerato dalla Cassazione inammissibile.
La decisione impugnata, si legge in sentenza, costituisce il risultato di due annullamenti disposti sulle modalità di scelta del trattamento sanzionatorio: il secondo perché il generico rinvio quod pena all'art. 570 c.p., nella disposizione di cui all'art. 570-bis, va inteso riferito alle pene alternative previste dal dall'art. 570 c.p., comma 1.
Da qui l'annullamento perché il giudice di merito avrebbe dovuto motivare la scelta del trattamento sanzionatorio in relazione alla tipologia di pena.
La Corte di appello ha confermato l'applicazione della pena della reclusione e, ai fini del rigetto della richiesta di conversione della pena detentiva nella pena pecuniaria, ha valorizzato le condizioni abbienti dell'imputato all'epoca dei fatti ma ha osservato che questi "aveva gestito unilateralmente i propri oneri in maniera non organizzata rispetto a versamenti mensili che evidentemente trovava. Per il suo sistema di vita, troppo onerosi e che ha, tuttavia, evitato di rinegoziare nelle forme procedimentali previste".
La ricostruzione difensiva svolta con il ricorso muove dall'erronea prospettazione della sussistenza di un "automatismo" tra le condizioni economiche dell'imputato e la possibilità, sulla base di condizioni abbienti della persona imputata, di applicare, in luogo della pena detentiva, quella pecuniaria oggi vieppiù appetibile perché, a seguito della sentenza n. 28 del 2022 della Corte Costituzionale, è modificato, in termini più favorevoli, il criterio economico di ragguaglio.
Tale automatismo non sussiste e il motivo di ricorso, a ben vedere, da qui la sua inammissibilità per aspecificità, non si confronta con la motivazione della Corte di appello che, ai fini del diniego, ha valorizzato non già ex se le condizioni economiche dell'imputato, ma la protrazione nel tempo della condotta illecita e la sua ostinazione nell'inadempimento delle prescrizioni impostegli esprimendo, così, un giudizio di inadeguatezza della pena pecuniaria, in ragione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato calibrata sulle ragioni della condotta illecita, ad assolvere alla funzione, non solo punitiva ma anche rieducativa (cfr. Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717).
Il giudice del merito, concludono i Giudici di Piazza Cavour, in sede di diniego della conversione ha fatto uso corretto dei criteri di valutazione - che rimangono quelli degli artt. 132 e 133 c.p. - e del potere discrezionale che in materia gli è riconosciuto e che non è censurabile in presenza di motivazione logica e non irragionevole della scelta punitiva cui concorrono gravità del reato, modalità del fatto e capacità a delinquere dell'imputato.
