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Mamma istiga il figlio a denunciare abusi sessuali falsi, si configura la calunnia

9 agosto 2022

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Ricorre la fattispecie della calunnia quando la falsa imputazione sia idonea, per modalità e circostanze sottese alla falsa attribuzione del fatto-reato, ad esprimere l'univoca riferibilità di questa ad una persona reale, determinata o determinabile.

L'elemento soggettivo del reato di calunnia si atteggia in termini di dolo generico e postula la consapevolezza, da parte del denunciante, dell'innocenza del calunniato, coscienza della lesività in concreto del fatto attribuito all'imputato e può essere escluso soltanto quando l'autore sospetti o supponga l'illiceità del fatto denunciato come ragionevole.

Le precisazioni giungono dalla Corte di Cassazione, sezione sesta penale, e sono contenute nella sentenza n. 28972/2022, depositata lo scorso 21 luglio. 

Nel caso in esame si configura il reato di calunnia in quanto la fattispecie è riferita agli appartenenti ad un delimitato gruppo di persone, costituito da operatori e ospiti di una precisa comunità, in virtù di ciò agevolmente identificabili e la madre era perfettamente consapevole che il figlio non aveva subito alcuna violenza.

La donna aveva indotto il proprio figlio minorenne, che si trovava in una comunità a seguito di un provvedimento del Tribunale, a dichiarare falsamente agli assistenti sociali e ai medici di aver subito degli abusi sessuali all'interno della stessa comunità.

Ricorre la calunnia, precisano ulteriormente i giudici di Piazza Cavour, quando la falsa imputazione appare idonea, per le modalità attraverso le quali si esplica e in ragione delle circostanze che risultano sottese alla falsa attribuzione del fatto-reato, ad esprimere l'univoca riferibilità di questa ad una persona reale, determinata o comunque determinabile; mentre ricorre la simulazione di reato quando la falsa imputazione sia implicitamente, e non nominativamente, attribuita ad una qualsiasi delle persone fisiche aventi un interesse specifico alla consumazione del reato falsamente attribuito dall'imputato (Sez. 6, n. 951 del 08/06/1983, Focardi, Rv. 161144).

Ferma restando la violazione dell'interesse dell'amministrazione della giustizia in entrambe le ipotesi delittuose, il discrimine, in sostanza, è costituito dalla identificabilità o meno di chi viene falsamente accusato.

Alla luce di detti principi, nella specie è ravvisabile il reato di calunnia, nella forma cosiddetta indiretta, per la cui configurazione è necessario che, pur in assenza di un'accusa nominativamente formulata, l'incolpazione sia tale, per le modalità in cui si esprime, da rendere inequivoca la riferibilità della stessa ad una determinata persona ossia che questa soltanto possa essere il soggetto che ha compiuto l'illecito.

Quando, come nel caso in esame, il reato viene riferito agli appartenenti ad un delimitato gruppo di persone, costituito da operatori e ospiti di una precisa comunità, in quanto tali agevolmente identificabili, non può dirsi che esso sia implicitamente ed innominativamente attribuito, come avviene nella simulazione di reato, in quanto vi è la lesione dell'interesse soggettivo individualizzato, presupposto del reato di calunnia che, in forza della falsa accusa, rende specifici i destinatari delle indagini.

Infatti, sebbene la ricorrente non avesse indicato persone individuate, aveva comunque indirizzato la successiva attività investigativa in un preciso e definito contesto, peraltro connotato da particolare delicatezza in quanto costituito anche da giovani, alcuni dei quali minorenni, con situazioni personali complesse.

Con riferimento all'elemento psicologico del reato, prosegue la Suprema Corte, la Corte di appello ha correttamente ritenuto che G., nel determinare il figlio a denunciare di essere stato vittima di violenza sessuale, si era prefigurata che gli appartenenti alla Comunità avrebbero subito un procedimento penale rispetto a un delitto non avvenuto. Infatti, la verifica dell'elemento soggettivo si è basata su un procedimento logico-inferenziale fondato sull'esame di fatti obiettivi e certi, emersi dal contenuto inequivoco dei biglietti volti ad istigare il figlio alla falsa denuncia, aventi un sicuro valore sintomatico del fine perseguito dalla ricorrente.

Secondo i principi enunciati da questa Corte l'elemento soggettivo del reato di calunnia si atteggia in termini di dolo generico e postula la consapevolezza, da parte del denunciante, dell'innocenza del calunniato, coscienza della lesività in concreto del fatto attribuito all'imputato e può essere escluso soltanto quando l'autore sospetti o supponga l'illiceità del fatto denunciato come ragionevole.

La prova dell'elemento soggettivo si può desumere dalle concrete circostanze modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla volontà dell'agente per evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito della prima rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato.

In ragione della piena consapevolezza della ricorrente di denunciare falsamente i componenti della comunità a cui era temporaneamente affidato il figlio, si ritiene infondata anche la tesi difensiva circa la configurabilità del concorso anomalo con persona non imputabile, ai sensi degli artt. 116 e 368 del codice penale.