Protezione umanitaria per il cittadino extracomunitario che in Italia ha ottenuto un lavoro, a fronte, invece, delle scarse possibilità di condurre condizioni di vita dignitose nel Paese di origine, considerato tra i più poveri al mondo e afflitto, anche a causa di eventi naturali catastrofici, da gravissimi problemi economici.
Ad effettuare tali precisazioni è la Corte di Cassazione, mediante ordinanza n. 23716/2022, depositata lo scorso 29 luglio.
Nella fattispecie in oggetto viene presa considerazione la posizione di un uomo, originario del Bangladesh che, una volta approdato in Italia, ha richiesto il riconoscimento della protezione internazionale.
I membri della Commissione territoriale avevano respinto totalmente l’istanza presentata dallo straniero che, però, ottiene un’ importante vittoria in Tribunale.
I giudici di primo grado gli riconoscono, invero, la protezione umanitaria. E questa decisione viene confermata anche in appello, poiché, osservano i giudici, “la protezione umanitaria va riconosciuta sulla scorta della comparazione tra la condizione lavorativa dello straniero in Italia e la situazione economica estremamente precaria del Paese di origine», situazione che «non gli consentiva di condurre una vita dignitosa”.
Il Ministero dell’Interno, però, propone ricorso in Cassazione, contestando il riconoscimento della protezione umanitaria.
A ben vedere, secondo l'Avvocatura dello Stato “erroneamente” in appello si è “fondato il giudizio di vulnerabilità correlandolo non già con l'esistenza di un rischio individuale” per lo straniero, bensì “con la disagiata situazione economica del suo Paese di provenienza”.
La Cassazione precisa, nel provvedimento, che il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica – cioè status di rifugiato o protezione sussidiaria –, non può disporsi l'espulsione e deve provvedersi all'accoglienza dello straniero che si trovi in condizioni di vulnerabilità.
E in tale ottica il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario considerare la specificità della condizione personale di particolare vulnerabilità dello straniero, da valutarsi anche in relazione alla sua situazione psico-fisica attuale ed al contesto culturale e sociale di riferimento.
Proprio quest'ultimo passaggio appare assolutamente decisivo per confermare, anche in Cassazione, il riconoscimento della protezione umanitaria per l'uomo originario del Bangladesh.
I Giudici di Piazza Cavour affermano, dunque, che correttamente è stata riconosciuta la sussistenza di una situazione di vulnerabilità sulla base della integrazione lavorativa dello straniero in Italia e delle scarse possibilità di poter condurre condizioni di vita dignitose nel Bangladesh, Paese, secondo quanto risulta dalle accreditate fonti consultate, tra i più poveri al mondo ed afflitto, anche a causa di eventi naturali catastrofici, da gravissimi problemi economici.
Pienamente valida, quindi, “la valutazione comparativa” compiuta in appello “della situazione soggettiva ed oggettiva dello straniero con riferimento al Paese d'origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia”.
E in questo quadro non rileva affatto, precisano i Giudici, la circostanza che la privazione della titolarità e dell'esercizio di diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale sia dipesa da fattori e dinamiche economiche accompagnate da eventi naturali.
Confermata, quindi, in via definitiva, la protezione umanitaria per l'uomo proveniente dal Bangladesh. Ciò alla luce del principio secondo cui ai fini dell'accertamento della condizione di vulnerabilità dello straniero, all'esito del raffronto tra le condizioni di vita alle quali lo straniero sarebbe esposto ove rimpatriato ed il raggiunto grado di integrazione sociale nel nostro Paese, la condizione di povertà del Paese di provenienza può assumere rilievo, ove considerata unitamente alla condizione di insuperabile indigenza alla quale, per ragioni individuali, lo straniero sarebbe esposto se venisse rimpatriato, nel caso in cui la combinazione di tali elementi crei il pericolo di esporlo a condizioni incompatibili con il rispetto dei diritti umani fondamentali.
In ultima analisi, poi, il Collegio ribadisce che è idonea a giustificare la concessione della protezione umanitaria la generale condizione di povertà, prossima alla soglia della carestia, del Paese di origine dello straniero.
