Nel conto corrente bancario cointestato a più persone i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati dal secondo comma dell’art. 1854 c.c., in virtù del quale debito e credito si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente; ne consegue che, ove, ad esempio, il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, mediante ordinanza n. 23403/2022, depositata lo scorso 27 luglio. Una breve ricostruzione dei fatti in questione appare necessaria.
Una erede testamentaria conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale territorialmente competente, la sorella coerede chiedendo di disporre la divisione dell'asse ereditario e di accertare l'avvenuto prelievo dal conto corrente della de cuius (ossia la loro madre), ad opera della convenuta, di ingenti somme di denaro senza giustificazione alcuna a partire dal 2003, nonché di ricomprendere nella massa un'ingente somma di denaro consegnata dalla defunta alla convenuta a titolo di prestito e mai restituita.
Il Tribunale stabiliva con sentenza lo scioglimento della comunione, previa collazione ai sensi dell'art. 737 c.c. delle donazioni effettuate dalla defunta in favore della coerede convenuta, condannando quest'ultima a pagare all'attrice un determinato importo oltre interessi.
Successivamente, la Corte d'Appello adita respingeva quanto avanzato dalla coerede convenuta, affermando – quanto alla lamentata nullità della domanda per indeterminatezza delle richieste relative ai “prelievi anomali” ed alla ultrapetizione per aver il Tribunale incluso nella collazione somme non indicate dall'attrice come donazioni – che la domanda inerente ai prelievi sul conto corrente cointestato era chiara e chiedeva di imputare gli stessi alla massa.
La coerede convenuta proponeva, dunque, ricorso per Cassazione avverso la decisione della Corte territoriale.
I Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto fondato il quarto motivo del ricorso proposto dalla ricorrente, con il quale quest'ultima denunciava la violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione e degli artt. 1854 e 1298 c.c. circa la contitolarità del conto corrente per non avere l'attrice mai formulato la domanda volta ad accertare che il conto corrente bancario fosse solo fittiziamente cointestato.
Peraltro, nonostante ciò, il CTU nella propria perizia aveva sottolineato che la presunzione di contitolarità non poteva trovare applicazione e i giudici avevano conseguentemente deciso, «considerando che tutte le somme in essere sul conto corrente fossero riconducibili alla defunta».
Nella fattispecie, i giudici di legittimità hanno ritenuto preliminare l'esame del predetto motivo di ricorso, che attiene agli affetti della cointestazione del conto corrente ed alla correlata presunzione di contitolarità delle somme depositate, essendo stati considerati dai giudici del merito come “donazioni”, per il corrispondente integrale importo, alcune operazioni di prelievo compiute dal medesimo conto.
Fatta tale doverosa premessa, secondo il Collegio di legittimità, pur ove si dica insuperata la presunzione di parità delle parti, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha, dunque, cassato la sentenza della Corte d'Appello rinviandola per il riesame alla stessa Corte in diversa composizione, in quanto ha ritenuto necessario dover accertare la titolarità delle somme giacenti sul conto corrente cointestato. All'esito di tale accertamento, pertanto, il giudice di rinvio dovrà dunque specificare quali atti di disposizione del saldo attivo, per l'intero rapporto o per la misura eccedente la eventuale quota parte di eccedenza della convenuta, operati con firma congiunta o disgiunta, fossero volti a realizzare, mediante espressione di un valido consenso contrattuale, un arricchimento della donataria correlato ad un impoverimento della donante, dando così luogo a donazioni dirette, indirette o ad esecuzione indiretta.
