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Separazione, confermato l'assegno per l'età avanzata della donna e per le sue precarie condizioni di salute

5 agosto 2022

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

L'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Lo ha puntualizzato la Corte di Cassazione, mediante ordinanza n. 22408/2022, depositata lo scorso 15 luglio.

Nel caso in esame, la Corte d’Appello ha tenuto conto dell'età avanzata dell'appellante, che rendeva difficile l'inserimento nel mondo lavorativo, nonché delle precarie condizioni di salute della stessa moglie, documentate in atti. Ancora, si è tenuto conto del notevole contributo dalla donna apportato alla formazione del patrimonio del marito e della rilevante sperequazione economico-patrimoniale della coppia.

Col primo motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, per motivazione apparente in ordine alla determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento e omessa valutazione dell'appello incidentale. Il ricorrente rilevava come nella sentenza impugnata mancasse un’argomentazione, una critica o un ragionamento che desse conto della differenza di valutazione rispetto alla diversa più esigua determinazione del contributo al mantenimento compiuta in primo grado dal Tribunale. Il vizio di motivazione si rifletterebbe, secondo il ricorrente, sulla declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale: la domanda del ricorrente vertente sul riconoscimento dell'insussistenza del diritto della moglie ad ottenere l'assegno di mantenimento sarebbe stata infatti "ingiustamente respinta con una declaratoria di inammissibilità non motivata e non comprensibile".

Il motivo viene giudicato infondato.

Non si configura, si legge nel provvedimento, la fattispecie della motivazione apparente, la quale ricorre allorquando la motivazione stessa benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

La Suprema Corte precisa, inoltre, come sia irrilevante che la Corte di merito abbia mancato di misurarsi con la sentenza di primo grado: la congruità della motivazione della sentenza del giudice di appello deve essere verificata con esclusivo riguardo alle questioni che sono state sottoposte al medesimo, e dallo stesso risolte per decidere la controversia, restando ad essa del tutto estranea la decisione eventualmente diversa che sia stata adottata dal giudice di primo grado, interamente travolta ed assorbita da quella emessa, in sua sostituzione, dal giudice di appello. Quest’ultimo, invero, compie la valutazione diretta del materiale probatorio messo a disposizione dalle parti, nell'ambito delle questioni sottopostegli dai motivi d'impugnazione, senza obbligo di puntuale confutazione dei singoli punti della sentenza di primo grado.