Importante
pronuncia della Cassazione a sezioni unite, che fa chiarezza su un tema
abbastanza dibattuto e controverso: "La cifra va quantificata tenendo
anche conto della durata del matrimonio nonché le eventuali rinunce concordate
ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di
matrimonio" (Sent. N. 32198).
Una nuova convivenza non determina di per sé la
perdita automatica e integrale del diritto all’assegno di divorzio in favore del coniuge economicamente
più debole. Lo hanno stabilito le sezioni unite civili della
Cassazione, con una sentenza depositata venerdì 5 novembre, dirimendo così il
contrasto giurisprudenziale che si era creato relativo all'esclusione o meno
dell'assegno di divorzio in favore del coniuge economicamente più debole, nel
caso in cui questo abbia una stabile convivenza con un nuovo compagno.
La
nuova famiglia di fatto, dunque, non esclude il diritto all'assegno di divorzio
per il coniuge economicamente più debole e privo di mezzi adeguati. Le Sezioni
unite cancellano qualunque automatismo tra nuova convivenza e perdita
dell'assegno in favore del coniuge economicamente più debole.
Il
caso sul quale sono stati chiamati a pronunciarsi i Supremi giudici riguarda
quello di una donna - divorziata e convivente con un nuovo compagno da cui ha
anche avuto una figlia – che si è opposta ad una sentenza con cui i giudici
d'appello di Venezia avevano escluso l'obbligo di corrisponderle l’assegno
divorzile da parte dell'ex coniuge. Il motivo era legato proprio alla nuova
convivenza. Ma per i giudici della Cassazione
questa condizione non comporta la perdita automatica, se
esistono alcune circostanze ben precise.
La scelta di intraprendere un nuovo percorso di vita
insieme ad un'altra persona, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte, non
è però irrilevante: le sezioni unite affermano, infatti, che l'ex coniuge,
"in virtù del nuovo progetto di vita e del principio di autoresponsabilità",
"non può continuare a pretendere la corresponsione della componente
assistenziale dell'assegno" ma "non perde il diritto alla
liquidazione della componente compensativa dell'assegno".
Questa, in base alla sentenza, dovrà essere
quantificata tenendo anche conto della durata del matrimonio, "purché
provi il suo apporto alla realizzazione del patrimonio familiare, o del
patrimonio personale dell'ex coniuge, nonché le eventuali rinunce concordate ad
occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di
matrimonio".
La Cassazione, inoltre, segnala come modalità più
idonee di liquidazione dell'assegno limitato alla componente compensativa
l'erogazione di esso "per un periodo circoscritto di tempo" o la sua
"capitalizzazione" - allo stato attuale possibili soltanto previo
accordo delle parti - e valorizza l'importanza dell'attività "propositiva
e collaborativa" del giudice, degli avvocati e dei mediatori familiari per
raggiungere la soluzione "più rispondente agli interessi" delle
persone.
"L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una
stabile convivenza di fatto giudizialmente accertata incide sul diritto al
riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla
quantificazione del suo ammontare in virtù del progetto di vita intrapreso con
il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne
derivano ma non determina necessariamente la perdita automatica ed integrale
del diritto all'assegno", è il principio di diritto enunciato, nella
sentenza di venerdì 5 novembre lunga 41 pagine, dalle sezioni unite.
I giudici puntualizzano: "Qualora sia
giudizialmente accertata l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra
un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole, questi, se privo anche
all'attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi
oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a
carico dell'ex coniuge in funzione esclusivamente compensativa: a tal fine il
richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione
familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di
crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto alla
realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge".
Infine, "tale assegno, anche temporaneo su
accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla
nuova condizione di vita dell'ex coniuge - conclude la Corte - ma deve essere
quantificato alla luce dei principi su esposti tenendo conto altresì della
durata del matrimonio".
Trovare un accordo
che sancisca la fine di un matrimonio, però, si sa come non sia affatto sempre
semplice. Per tale ragione, la Cassazione ribadisce l'importanza dell'attività «propositiva e collaborativa» del
giudice, degli avvocati e dei mediatori familiari per
raggiungere la soluzione «più rispondente agli interessi» delle persone.
