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Nuova convivenza, la Cassazione: non viene escluso il diritto all'assegno

9 novembre 2021

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Importante pronuncia della Cassazione a sezioni unite, che fa chiarezza su un tema abbastanza dibattuto e controverso: "La cifra va quantificata tenendo anche conto della durata del matrimonio nonché le eventuali rinunce concordate ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio" (Sent. N. 32198).

Una nuova convivenza non determina di per sé la perdita automatica e integrale del diritto all’assegno di divorzio in favore del coniuge economicamente più debole. Lo hanno stabilito le sezioni unite civili della Cassazione, con una sentenza depositata venerdì 5 novembre, dirimendo così il contrasto giurisprudenziale che si era creato relativo all'esclusione o meno dell'assegno di divorzio in favore del coniuge economicamente più debole, nel caso in cui questo abbia una stabile convivenza con un nuovo compagno.

La nuova famiglia di fatto, dunque, non esclude il diritto all'assegno di divorzio per il coniuge economicamente più debole e privo di mezzi adeguati. Le Sezioni unite cancellano qualunque automatismo tra nuova convivenza e perdita dell'assegno in favore del coniuge economicamente più debole.

Il caso sul quale sono stati chiamati a pronunciarsi i Supremi giudici riguarda quello di una donna - divorziata e convivente con un nuovo compagno da cui ha anche avuto una figlia – che si è opposta ad una sentenza con cui i giudici d'appello di Venezia avevano escluso l'obbligo di corrisponderle l’assegno divorzile da parte dell'ex coniuge. Il motivo era legato proprio alla nuova convivenza. Ma per i giudici della Cassazione questa condizione non comporta la perdita automatica, se esistono alcune circostanze ben precise.

La scelta di intraprendere un nuovo percorso di vita insieme ad un'altra persona, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte, non è però irrilevante: le sezioni unite affermano, infatti, che l'ex coniuge, "in virtù del nuovo progetto di vita e del principio di autoresponsabilità", "non può continuare a pretendere la corresponsione della componente assistenziale dell'assegno" ma "non perde il diritto alla liquidazione della componente compensativa dell'assegno".

Questa, in base alla sentenza, dovrà essere quantificata tenendo anche conto della durata del matrimonio, "purché provi il suo apporto alla realizzazione del patrimonio familiare, o del patrimonio personale dell'ex coniuge, nonché le eventuali rinunce concordate ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio".

La Cassazione, inoltre, segnala come modalità più idonee di liquidazione dell'assegno limitato alla componente compensativa l'erogazione di esso "per un periodo circoscritto di tempo" o la sua "capitalizzazione" - allo stato attuale possibili soltanto previo accordo delle parti - e valorizza l'importanza dell'attività "propositiva e collaborativa" del giudice, degli avvocati e dei mediatori familiari per raggiungere la soluzione "più rispondente agli interessi" delle persone.

"L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto giudizialmente accertata incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano ma non determina necessariamente la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno", è il principio di diritto enunciato, nella sentenza di venerdì 5 novembre lunga 41 pagine, dalle sezioni unite.

I giudici puntualizzano: "Qualora sia giudizialmente accertata l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole, questi, se privo anche all'attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge in funzione esclusivamente compensativa: a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge".

Infine, "tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell'ex coniuge - conclude la Corte - ma deve essere quantificato alla luce dei principi su esposti tenendo conto altresì della durata del matrimonio".

Trovare un accordo che sancisca la fine di un matrimonio, però, si sa come non sia affatto sempre semplice. Per tale ragione, la Cassazione ribadisce l'importanza dell'attività «propositiva e collaborativa» del giudice, degli avvocati e dei mediatori familiari per raggiungere la soluzione «più rispondente agli interessi» delle persone.