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Sussiste l'ipotesi di maltrattamenti se il marito isola la moglie dal contesto sociale e lavorativo e le impone regole non condivise

1 agosto 2022

News Regionale - Sicilia ,

Integra l'ipotesi di maltrattamenti la condotta del marito che sottopone la moglie ad un regime di vita umiliante e vessatorio con condotte prevaricatorie, volte ad isolarla dal contesto sociale e lavorativo e ad imporle regole non condivise, come l'uso del velo, il divieto di determinati alimenti e dell'uso di elettrodomestici, o a precluderle la gestione del denaro, fino alla privazione del rapporto col figlio minore.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sezione sesta penale, nella sentenza n. 28623/2022, depositata lo scorso 20 luglio. 

Una breve ricostruzione fattuale della vicenda appare necessaria.

Con sentenza del 14/09/2020 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma di quella del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto emessa in data 17/06/2019, ha ritenuto assorbito il delitto di violenza privata continuata di cui al capo D) in quello di maltrattamenti di cui al capo A) e rideterminato la pena irrogata a L.N. per tale delitto e per quello di cui all'art. 574 bis c.p., contestato al capo F).

Ha proposto ricorso L.N. tramite il suo difensore.

Le condotte maltrattanti, si legge nella sentenza, non sono state riferite solo ad episodi marcatamente violenti, ma più in generale ad un regime di vita umiliante e vessatorio, cui la persona offesa era stata sottoposta dal ricorrente, con condotte prevaricatorie, finalizzate all’obiettivo di isolarla dal contesto sociale e lavorativo e ad imporle regole non condivise, come l'uso del velo, il divieto di mangiare determinati alimenti o la possibilità di utilizzare taluni elettrodomestici, o a precluderle la gestione del denaro, fino alla privazione del rapporto col figlio minore.

In tale quadro, prosegue la Suprema Corte, non corrisponde al vero che, una volta esclusi gli episodi dai quali l'imputato era stato assolto, non rimanesse nulla dell'originaria contestazione, in quanto i Giudici di merito al contrario hanno ampiamente dato conto delle privazioni e prevaricazioni subite dalla persona offesa, peraltro vittima anche di condotte violente, al di là dell'assoluzione dell'imputato da un episodio riferito all'uso di un coltello.

Non può dirsi illogica o frutto di travisamento della prova la valorizzazione delle dichiarazioni rese da alcuni testi, come la madre o la sorella o la zia della persona offesa, che hanno confermato il regime di vita cui la stessa era sottoposta, ricordando lividi e graffi sul corpo di G.S. o il fatto che il ricorrente le avesse impedito di accettare un impiego lavorativo o di avere diretta disponibilità di denaro.

D'altro canto, argomentano i giudici di Piazza Cavour, non è decisivo il rilievo difensivo incentrato sulle contestazioni rivolte alla persona offesa, a seguito delle quali la donna aveva confermato che solo in due occasioni aveva subito lesioni fisicamente rilevabili, ciò che di per sé non è incompatibile con il riferimento ai segni rilevati dai testi e comunque non vale ad escludere altre condotte in varia guisa maltrattanti, peraltro emergenti proprio dalle risposte fornite a seguito delle contestazioni, allorché la teste, secondo quanto riportato nello stesso motivo di ricorso, aveva inteso ribadire di aver subito comunque condotte aggressive con gesti espliciti e vessazioni morali.

In conclusione, il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il ricorrente è stato, altresì, condannato a rifondere allo Stato le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado di giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che verrà liquidata dalla Corte di appello di Messina.