La Cassazione ha confermato, mediante recente ordinanza n. 22408/2022, dello scorso 15 luglio, l'assegno di mantenimento e l'assegnazione della casa familiare all'ex moglie in virtù degli elementi di fatto caratterizzanti la vicenda, tra cui l'età avanzata della donna e le sue precarie condizioni di salute.
Nel caso di specie, la Corte di merito ha aumentato il contributo posto a carico di M.M. (l'ex marito), valorizzando determinate circostanze, come l'età avanzata dell'appellante (A.B., l'ex moglie), che rendeva difficile l'inserimento nel mondo lavorativo. Sono state considerate rilevanti anche le precarie condizioni di salute della stessa moglie e il notevole contributo portato da quest'ultima alla formazione del patrimonio del marito. Ancora, peso è stato attribuito alla rilevante sperequazione economico-patrimoniale della coppia e all'accertato elevato tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio.
Inoltre, la stessa Corte ha evidenziato l'inammissibilità della domanda di assegnazione al marito della casa coniugale a causa della proposta avvenuta tardivamente.
La Suprema Corte ha osservato che «la sentenza non contiene alcun accertamento circa l'asserita utilizzabilità, a fini residenziali, degli immobili di cui è proprietaria la ricorrente, né il ricorrente indica, nel corpo del motivo, come la questione sia stata posta nel corso del giudizio di merito.
L'assegno di separazione, si legge nel provvedimento, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio» (Cass n. 5605/2020, n. 17098/2019).
Ne consegue che l'assegno riconosciuto alla moglie ha tenuto conto del «valore locatizio di mercato di una casa di abitazione di caratteristiche medie», e la Corte di merito ha posto in evidenza il carattere precario di tale fruizione, «essendo pendente il giudizio per il rilascio introdotto da M.M.; che quanto dedotto in ordine al mantenimento della figlia della coppia è del tutto carente di autosufficienza (…)».
