AFFIDAMENTO – Affidamento superesclusivo al padre se la madre non ha contatti con i figli (Cc articolo 337 quater)
Lecito l'affidamento super-esclusivo dei figli al padre se la madre è assente dalla vita dei figli interrompendo volontariamente ogni contatto con i minori da diversi anni.
L'interesse del provvedimento si appunta sulla motivazione che, in conformità a quanto dispone l'articolo 337 quater cod. civ., giustifica in modo puntuale la scelta, «allo stato», di un affidamento monogenitoriale definito «superesclusivo».
Il Dlgs 28 dicembre 2013 n. 154 attuativo della riforma sullo status unico della filiazione, ha modificato l'affidamento esclusivo, tramutandolo in un istituto certamente poliedrico rispetto a quello rigido previsto originariamente dalla Legge 8 febbraio 2006 n. 54. Fino al 2013 infatti, l'affidamento condiviso e quello esclusivo erano misure antitetiche nell'esercizio della responsabilità genitoriale. Merito del legislatore del 2013 è quello di avere riportato anche l'affidamento esclusivo nella regola della paritetica condivisone delle responsabilità genitoriali.
Oggi non giustifica più l'affidamento esclusivo all'altro genitore l'addebito della separazione o aver dato vita ad una convivenza dopo la separazione dal coniuge (cfr. Trib. Napoli, 27.1.1986, in Giur. merito, 1986, I, 1007 ss.; analogamente Trib. Genova, 22.9.1988, in Dir. fam e pers., 1990, 611 ss.); né intrattenere una relazione omosessuale. E' sintomatico della maggiore sensibilità alla famiglia che è cambiata.
In questo senso, l'articolo 337-quater c.c., ha attuato il dettato costituzionale relativo al diritto e al dovere di entrambi i genitori di istruire, mantenere ed educare i figli, stabilendo che anche in caso di affidamento a un solo genitore le decisioni di maggior interesse debbano essere adottate di comune accordo, salvo che non sia diversamente stabilito, nell'ottica di una piena e completa attuazione del principio di bigenitorialità.
Tribunale di Ferrara, decreto 1 luglio 2022 - Pres. Scati, Giud. est. e rel. Sangiuolo
