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Riconoscimento dell'assegno divorzile in conseguenza della dimostrata impossibilità di raggiungere una propria autonomia lavorativa

27 luglio 2022

News Regionale - Umbria ,

In relazione al riconoscimento dell'assegno divorzile, la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 18287, dell’11.7.2018, oltre ad aver affermato la natura composita dello stesso, ovvero assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), compensativo-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), e risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione), ha stabilito per la quantificazione dello stesso che: “All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.”

Secondo una recente pronuncia del Tribunale di Terni, resa all'esito di un giudizio per divorzio giudiziale, va riconosciuto l'assegno divorzile nel caso in cui il coniuge richiedente riesca a dar prova  della propria impossibilità di raggiungere una propria autonomia lavorativa nel corso del matrimonio.

Nel caso in esame la moglie forniva, durante il giudizio di divorzio, prova di non aver svolto, durante l'unione matrimoniale, alcuna attività lavorativa, affermando di essere stata impossibilitata a compiere eventuali scelte in tal senso a causa dal carattere prevaricatore ed autoritario del marito. Tale circostanza era già stata accertata all'esito del giudizio di separazione, essendo stata già accolta nella sentenza del predetto giudizio la domanda di addebito nei confronti del marito, proprio a causa delle condotte dello stesso, che durante la vita matrimoniale aveva abusato di alcool e di altre sostanze, determinando una condizione di soggezione in capo alla moglie e ai figli. Il Tribunale ha dunque ritenuto, alla luce di queste risultanze, sussistenti indizi gravi, precisi e concordanti idonei a far ritenere provata l’impossibilità per la moglie di raggiungere una propria autonomia lavorativa nel corso del matrimonio. Inoltre, l’accertamento dell’impegno profuso in via pressoché esclusiva dalla madre nell’accudimento della prole ha fatto ritenere che la stessa ha contribuito, nel corso del matrimonio, con l’attività casalinga, da valutare attività di lavoro al pari di quello svolto all’esterno della famiglia, allo sviluppo della vita familiare, con conseguente necessità di considerare tale contributo. Nella specie devono essere altresì considerate, secondo l'organo giudicante, per la determinazione dell’assegno divorzile, le cause della separazione, valorizzando il criterio risarcitorio, considerato dalla Suprema Corte come uno dei tre parametri da valutare per la determinazione del contributo post matrimoniale a vantaggio del coniuge debole. All’esito della separazione è stata accertata la grave violazione dei doveri coniugali da parte del marito e questi gravi comportamenti, aventi efficacia causale sulla fine della relazione, hanno inciso sulle aspettative future della resistente, che avendo fatto affidamento sulla relazione coniugale, costituendo una famiglia con il marito, dando vita e accudendo due figli, dedicandosi in via esclusiva, per scelta condivisa tra i coniugi, al loro accudimento e alla cura della casa, ha visto infrante le aspettative riposte nel matrimonio, a causa della condotta del marito.

Da ciò il riconoscimento, in capo alla moglie, dell'assegno di natura divorzile.

Avv. Mariasole Alcidoni