Valido l’assegno divorzile se il trasferimento delle quote societarie in sede di separazione è considerato come mero fatto presupposto, quale indice probatorio del contributo della ex moglie alla formazione del patrimonio dell'ex-coniuge, al fine della funzione perequativo - compensativa.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, attraverso l’ordinanza n. 20745/2022, depositata il 28 giugno.
Nella specie, la cessione all’uomo della quota di partecipazione di una S.n.c. era stata realizzata senza corrispettivo, ma con l’obbligo per il marito di versare alla donna, a titolo di mantenimento, una somma mensile, risultando in tal modo evidente che tale assegno era da porsi in relazione al depauperamento dell’ex moglie a seguito di detta cessione.
L'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa, rileva la Cassazione, nel caso in esame è avvenuta in relazione ad un accordo in sede di separazione in cui era stato pattuito un assegno di Euro 2.100,00 a fronte della cessione gratuita delle quote sociali che determinò, evidentemente, un trasferimento di ricchezza al ricorrente.
Afferma la Cassazione che la Corte d'appello ha deciso sulla base dei documenti acquisiti, affermando che fosse provato sia il divario patrimoniale tra le parti, sia il contributo dell'ex-moglie alla formazione del patrimonio del ricorrente, per cui non sussiste alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., sulla distribuzione dell'onere della prova circa il diritto all'assegno divorzile.
Gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 c.c..
Ne consegue, si legge nell’ordinanza, che di tali accordi non può tenersi conto non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., n. 2224/17; n. 11012/12).
Ora, nel caso concreto, non viene in rilievo la validità ed efficacia del trasferimento delle quote societarie in sede di accordo di separazione (che peraltro le parti non invocano o pongono in discussione); tale trasferimento è stato, piuttosto, considerato come mero fatto presupposto quale indice probatorio del contributo della controricorrente alla formazione del patrimonio dell'ex-coniuge, al fine della funzione perequativo - compensativa.
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