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L’elevata conflittualità tra i coniugi non è ragione sufficiente per derogare al regime dell’affidamento condiviso

26 luglio 2022

News Regionale - Veneto ,

Tribunale di Vicenza, 12 maggio 2022, n. 847 – Pres. Dott. M. Colasanto, G. rel. Dott.ssa E. Sollazzo

AFFIDAMENTO CONDIVISO

(art. 337 ter c.c.)

L’esistenza di una situazione di conflittualità tra i coniugi non può costituire ostacolo insuperabile all’applicazione dell’affidamento condiviso del figlio minore, potendosi derogare al regime legale di affidamento solo nel caso in cui la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore.

(Nel caso di specie il Tribunale di Vicenza in sede decisoria ha revocato l’affido della figlia minore ai Servizi Sociali – già disposto in sede di provvedimenti provvisori a causa dell’elevatissima conflittualità in tale fase esistente tra i genitori – e ha reintegrato questi ultimi nel pieno esercizio della loro responsabilità genitoriale. Il Tribunale berico, pur dando atto della persistenza di conflittualità tra i coniugi e di criticità rispetto alle capacità genitoriali degli stessi, ha infatti ritenuto di valorizzare quanto emerso dalla relazione dei Servizi Sociali circa il raggiungimento di un certo equilibrio tra le parti nella gestione della figlia minore e ha reputato contrario all’interesse di quest’ultima escludere uno dei due genitori dall’esercizio della responsabilità genitoriale).

Conformi: Cass. n. 16593/2008; Cass. n. 21591/2012

Massima a cura dell’Avv. Giuditta Manfredini