...

Eliso l’assegno di mantenimento in favore del figlio 32enne che non ha completato gli studi

25 luglio 2022

News Regionale - Veneto ,

Tribunale di Verona – Decreto n. cronol. 3751/2022 pubblicato il 19.05.2011 – Giudice relatore dott. Marco Nappi Quintiliano

Modifica condizioni di divorzio – assegno di mantenimento figlio maggiorenne – mancato completamento degli studi – svolgimento attività lavorativa – età – elisione

(Art. 337 septies c.c.)

Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni; anche l’età del figlio, inoltre, è destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all’età via via più elevata dell’avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento.

(Nel caso di specie, il figlio aveva 32 anni e si era iscritto all’Università dodici anni prima, non riuscendo neppure a conseguire una laurea triennale. Lo stesso, inoltre, aveva intrapreso una carriera lavorativa che aveva subito una battuta di arresto durante la pandemia ma che prima di tale evento eccezionale gli aveva procurato buoni redditi, dovendosi pertanto ritenere che terminato lo stato di emergenza, il ragazzo fosse in grado di mettere nuovamente a frutto la propria capacità lavorativa. L’assegno di mantenimento per il figlio è stato eliso con decorrenza dalla data della domanda).

Conformi: Cass. Civ. n. 38366/2021; n. 27904/2021; n. 17380/2020)


Massima a cura dell’avv. Francesca Borin