Ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono quale presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacità genitoriale in concreto di ciascuno di loro.
A tal fine, occorre verificare l'esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e bisogna tenere conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi.
A precisarlo è la Corte di Cassazione, all’interno di un’ordinanza, la n. 21992/2022, depositata lo scorso 12 luglio.
La Cassazione, col provvedimento in esame, torna dunque a pronunciarsi in materia di dichiarazione di adottabilità di un minore.
Nel caso specifico, la dichiarazione si inseriva in un contesto complesso, caratterizzato dalla presenza di una madre affetta da disturbo bipolare ed una nonna ritenuta, dai giudici di merito, non adeguata quale figura vicariante.
Indispensabile risulta una sommaria ricostruzione dei fatti oggetto della vicenda in questione.
La minore A. nasceva da una breve relazione tra la madre e un paziente psichiatrico, intrattenuta mentre la prima era ricoverata presso il medesimo centro. La bambina veniva riconosciuta dalla sola madre. A causa del disturbo bipolare della personalità, della discontinuità nell’assunzione della terapia farmacologica, dei due Tso a cui era stata sottoposta, veniva segnalata la situazione della minore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni competente che, pertanto, apriva un procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità della minore che si concludeva, dopo una CTU, con sentenza di adozione.
Tale decisione veniva appellata tanto dalla madre quanto dalla nonna materna. Anche in appello, esperita una seconda consulenza tecnica, tuttavia, i giudici di merito confermavano la decisione volta all’adozione della minore.
Secondo la madre, ricorrente in Cassazione, la Corte avrebbe errato nell’affidare la seconda CTU sullo stato di salute dei soggetti coinvolti ad una psicologa e non anche ad una psichiatra professionalmente più idonea a valutare il proprio disturbo, posto che la perizia svolta nel giudizio di I° grado da una psicologa e da una psichiatra aveva condotto ad una diversa proposta di non allontanamento della minore dalla madre, soluzione peraltro disattesa dal Tribunale.
Ancora, secondo la ricorrente, i Giudici di merito avrebbero disatteso il principio di carattere generale che impone la valorizzazione del legame naturale, che attribuisce un carattere prioritario al diritto del minore a crescere nella famiglia di origine; non avrebbero, in sostanza, applicato i parametri di valutazione della situazione di abbandono sui quali fondare la dichiarazione di adottabilità definiti dalla costante giurisprudenza della Cassazione ed in particolare avrebbe presupposto che la malattia mentale incida sic et simpliciter sulle capacità genitoriali.
Anche con riferimento alla nonna materna, la donna rileva che la decisione non avrebbe fornito motivazioni e riscontri effettivi circa la capacità vicariante della nonna, valutando la sua posizione congiuntamente a quella della figlia, estendendo de facto il giudizio negativo.
Anche la nonna materna, ricorrente, evidenziava che si sarebbe valutato esclusivamente la potenzialità di conflitti con la figlia in ordine alle decisioni e alle scelte riguardanti la minore, anche in considerazione della convivenza tra madre e nonna, senza valutare il rapporto tra la nonna e la minore stessa.
La Cassazione, nell’accogliere i ricorsi proposti dalla madre e dalla nonna materna, critica la decisione dei giudici di merito per non aver valutato in modo approfondito lo stato di abbandono morale e materiale della minore, alla luce del principio generale interno ed internazionale che vede l’adozione come extrema ratio.
In primo luogo, viene criticata la scelta di affidare la perizia sulla condizione psichica della madre ad una psicologa e non anche ad una professionista con competenze psichiatriche, non avendo la psicologa, per sua stessa ammissione, la competenza né per comprendere gli effetti sui comportamenti osservati delle terapie farmacologiche né, soprattutto, per fornire una valutazione prognostica sulla natura, reversibilità, durata e andamento della patologia riscontrata sulla ricorrente.
La dichiarazione di adottabilità, come è stato più volte affermato dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte, costituisce una extrema ratio che si fonda sull’accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale.
La natura non assoluta, ma bilanciabile, di tale diritto impone, a ben vedere, un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento.
La Corte di Cassazione sottolinea, altresì, che ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono quale presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacità genitoriale in concreto di ciascuno di loro, a tal fine verificando l'esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi.
Nel caso di specie, pertanto, manca una valutazione tecnica adeguata della psicopatologia posta alla base della decisione.
Secondo i giudici di Piazza Cavour, il giudizio sulla carenza della figura vicariante della nonna si fonda essenzialmente sulla relazione con la figlia, dalla quale non avrebbe effettuato un adeguato distacco.
In conclusione, la Suprema Corte rileva come manchi del tutto, inoltre, una valutazione della possibilità di progetti ed interventi di sostegno realizzabili in ausilio alla figura vicariante da parte dei servizi territoriali, come richiesto reiteratamente dalla giurisprudenza EDU (Cass., n. 3873/2019).
