La Corte di Cassazione ha confermato il principio affermato dalle sezioni Unite penali secondo cui il reato per l'omissione dell'assegno di mantenimento o divorzile, instaurato dalla legge 898/1970, è procedibile d'ufficio.
Pertanto, l'abrogazione dell'articolo 12 sexies della "originaria" legge sul divorzio non ha modificato l'asserita procedibilità d'ufficio del reato di mancata corresponsione dell'assegno disposto dal giudice a seguito di separazione o scioglimento del vincolo matrimoniale.
Secondo i giudici di legittimità - come si legge nella sentenza n. 27937/2022 della Sesta sezione Penale dello scorso 18 luglio - il rinvio all'articolo 570 del Codice penale si riferisce al trattamento sanzionatorio e non alle condizioni di procedibilità previste dalla fattispecie penale della violazione degli obblighi di assistenza familiare. L'abrogazione è, di fatto, solo formale e nulla cambia pre o post riforma rispetto al rinvio, dal punto di vista sanzionatorio, al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto dall'articolo 570 del Codice penale.
Per tali motivazioni, va considerato immutato e ancora legittimo l'orientamento delle Sezioni Unite Penali in materia di procedibilità d'ufficio.
Nella stessa giornata, peraltro, la Cassazione aveva depositato la sentenza n. 27938/2022, nella quale alla materia aggiunge un rilevante corollario sulla configurabilità, o meno, della continuazione a fronte di plurime omissioni dell'assegno riconosciuto al coniuge e alla prole.
Statuisce, in sintesi, la Cassazione che a fronte di plurime omissioni realizzate senza soluzione di continuità non è possibile affermare l'esistenza del reato continuato in quanto si tratta di reato permanente che termina con il dovuto pagamento integrale di quanto era obbligatorio corrispondere in base alle statuizioni del giudice della separazione.
