...

Offende l’ex moglie su FB, no all’esimente dello stato d’ira

21 luglio 2022

News Regionale - Sicilia ,

In tema di diffamazione, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di diffamazione, non si richiede che sussista l”animus iniurandi vel diffamandi”, essendo sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto è sufficiente che l’agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell’agente.

A puntualizzarlo è la sezione quinta penale della Corte di Cassazione, mediante sentenza n. 24614/2022, dello scorso 24 giugno. 

La Corte d'appello di Catania confermava la decisione con cui il Tribunale della medesima città aveva dichiarato, a seguito di rito abbreviato, M.P. colpevole del reato di diffamazione aggravata, per aver offeso l'onore e la reputazione dell'ex moglie, pubblicando frasi offensive nei confronti di quest'ultima sul social network "Facebook". Alla condanna inflitta in primo grado (Euro 6.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita V.R.D.), si aggiungeva la condanna, in sede d'appello, alle ulteriori spese processuali e alla refusione di quelle sostenute dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.

L'imputato, avverso la sentenza, ha proposto ricorso che è stato ritenuto inammissibile. 

Inconferenti, secondo i giudici di Piazza Cavour, rispetto alla specificità del caso in esame appaiono i rilievi della difesa relativi alle molteplici sfaccettature che può assumere la reazione in stato d'ira, determinata da un fatto ingiusto altrui, rilevante ai fini della riconoscibilità dell'invocata esimente. La pur copiosa giurisprudenza di legittimità riportata dal ricorrente - tanto nel ricorso in oggetto quanto nella memoria difensiva - in cui viene ribadito come l'immediatezza della reazione debba essere intesa in senso relativo ed elastico (non traducendosi necessariamente, quell'immediatezza, in contemporaneità della reazione stessa), non si attaglia all'argomento principale sviluppato nella motivazione dell'impugnata sentenza, vale a dire il mancato riscontro di un comportamento ingiusto della persona offesa, saldamente ancorato alle risultanze processuali.

Per la Corte d'Appello, "un mero stato di contrasti e/o rancore tra le parti non integra una situazione per la quale possa ritenersi che il "fatto ingiusto" asseritamente patito dall'agente, determini improvvisamente il c.d. "stato d'ira". Nel rilevare la mancata prova del nesso di causalità tra la "reazione" dell'imputato e l'asserito "fatto ingiusto", i giudici d'Appello hanno fatto buon uso dell'orientamento espresso dalla Cassazione, secondo cui nel delitto di diffamazione, ai fini della configurabilità dell'esimente di cui all'art. 599 c.p., ancorché non rilevi la proporzione fra la reazione ed il fatto ingiusto altrui, occorre, tuttavia, che sussista un nesso di causalità determinante tra il fatto provocante ed il fatto provocato, non essendo all'uopo sufficiente un legame di mera occasionalità (Sez. 5, n. 39508 del 11/05/2012, Grassi, Rv. 253732-01).

Il punto di leva della motivazione dalla Corte territoriale non è, quindi, se la reazione dell'imputato sia stata o meno intempestiva; rispetto a tale profilo, la Corte ha ritenuto, in ogni caso, che la prova fornita a supporto della immediatezza della reazione ("puramente labiale") non fosse stata sufficiente ad accogliere la tesi difensiva della esimente di cui all'art. 599 c.p., comma 2.

Il profilo essenziale del caso di specie è stato giustamente individuato dalla Corte territoriale altrove. E, cioè, nella "volontà cosciente e libera di adoperare espressioni offensive con la consapevolezza della loro attitudine a ledere la reputazione altrui". Tale volontà, così caratterizzata, è sufficiente per integrare il dolo generico, richiesto ai fini dell'integrazione del reato di diffamazione. Correttamente la Corte territoriale ha dunque ritenuto che "qualora tale volontà esista nessuna rilevanza può attribuirsi ai fini e ai moventi dell'agente che possono al limite assumere rilievo soltanto per giustificare l'eventuale concessione di attenuanti o riduzione della pena". Attenuanti o riduzione della pena che la Corte ha ritenuto di escludere proprio in vista di quell'animus diffamandi che ha così chiaramente connotato la condotta dell'imputato.

La motivazione dell'impugnata sentenza ha, dunque, coerentemente applicato il consolidato principio secondo il quale "in tema di diffamazione, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, non si richiede che sussista l'animus iniurandi vel diffamandi", essendo sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto è sufficiente che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente.

Gioverà, si legge nella sentenza, ricordare che il problema più generale, riproposto dalla fattispecie in esame, è quello della individuazione del bene giuridico protetto dai primi due commi dell'art. 595 c.p., che tutelano non soltanto la dignità individuale ed esistenziale ma anche e soprattutto quella sociale.

Nella condotta in contestazione, i giudici d'Appello hanno giustamente individuato un tipo di narrazione - peraltro espressa via Facebook, con evidenti conseguenze in termini di diffusività e rapidità della comunicazione, proprie dei social media - indubbiamente dotata di idoneità lesiva, al contempo, dell'onore e della reputazione. Concetti, questi ultimi, liminari, non facilmente distinguibili, ma di cui può dirsi - in estrema sintesi e seguendo, sul punto, autorevoli contributi dottrinali e giurisprudenziali - che l'uno pertiene al sentimento che ciascuno ha della propria dignità, l'altro alla considerazione di cui un individuo gode nel contesto sociale.

Date tali premesse, secondo la Suprema Corte legittimamente la Corte d'appello ha ritenuto di escludere sia la sussistenza dell'esimente della provocazione, sia l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, profilo, quest'ultimo, posto a oggetto del secondo motivo di ricorso, giudicato da questo Collegio del pari inammissibile.

A tal proposito, si osserva che la Corte territoriale ha compiutamente giustificato la mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis c.p., considerati anche i "precedenti penali riportati dal M." e l'assenza di qualsivoglia "elemento positivo, neppure evidenziato dalla difesa, dal quale poter ricavare che lo stesso (meritasse) un trattamento sanzionatorio più mite".

L'argomento proposto dalla difesa del "leale comportamento processuale" del ricorrente, che la Corte territoriale non avrebbe tenuto nella giusta considerazione, è stato evidentemente giudicato da quest'ultima come elemento non significativo e, comunque, recessivo a fronte della condotta penalmente rilevante dell'imputato.

In tal modo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte, giusta il principio, espressione della consolidata espressione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.