Chi ostacola le visite e il rapporto fra i figli e l’ex partner è tenuto al risarcimento del danno.
Con ordinanza n. 22100/2022, depositata lo scorso 13 luglio, la Cassazione ha confermato a carico di una donna, che impediva all’ex di vedere la figlia, la sanzione dell’ammonimento e del ristoro in favore di lui.
Inutile, dunque, il ricorso della donna ai giudici di Piazza Cavour.
La prima sezione civile lo ha respinto, confermando il risarcimento di 250 euro nei confronti del padre della piccola.
La Suprema Corte, invero, rammenta come l’articolo 709-ter c.p.c. introdotto dalla legge n. 54 del 2006 sull'affidamento condiviso sia volto, principalmente, a colmare oggettive lacune che si erano registrate nell'assicurare una tutela effettiva dei diritti della prole di una coppia genitoriale disgregata, correlati a obblighi di natura infungibile pur consacrati in provvedimenti giudiziari.
In particolare, si legge nel provvedimento, si è consentito al giudice della cognizione di modificare o integrare il contenuto di tali provvedimenti.
Il legislatore, quindi, per cercare di superare il problema derivante dall'inidoneità dell'esecuzione forzata ha, per un verso, demandato una nuova competenza, che si svincola da moduli rigidi come quelli esecutivi, per sfruttare pienamente la maggiore flessibilità della tutela giurisdizionale di cognizione, e risponde anche allo scopo di individuare l'autorità più adatta a risolvere le questioni che possono sorgere nella fase di attuazione della misura; per altro verso, invece, ha attribuito a tale giudice, accertato l'inadempimento alle statuizioni contenute nei provvedimenti già emanati nei confronti della coppia parentale, il potere di comminare, ove richiesto con ricorso ai sensi del secondo comma della stessa disposizione, le misure sanzionatorie ivi contemplate.
In conclusione di ordinanza la Suprema Corte ribadisce che il risarcimento del danno, posto a carico del genitore inadempiente, si configura come sanzione privata rafforzativa e accessoria e, dunque, quale strumento dissuasivo, svincolato da moduli rigidi, volto alla composizione del conflitto genitoriale.
