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Riscossione delle spese condominiali per la manutenzione di cose e servizi comuni: esclusa l’azione diretta dell’amministratore nei confronti dell’assegnatario dell’unità immobiliare adibita a casa familiare.

11 luglio 2022

Dalla Cassazione ,

Riscossione delle spese condominiali per la manutenzione di cose e servizi comuni: esclusa l’azione diretta dell’amministratore nei confronti dell’assegnatario dell’unità immobiliare adibita a casa familiare.

Riscossione delle spese condominiali per la manutenzione di cose e servizi comuni: esclusa l’azione diretta dell’amministratore nei confronti dell’assegnatario dell’unità immobiliare adibita a casa familiare.

L'amministratore di condominio ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per l'esercizio delle parti e dei servizi comuni esclusivamente da ciascun condomino, e cioè dall'effettivo proprietario o titolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare, sicché è esclusa un'azione diretta nei confronti del coniuge o del convivente assegnatario dell'unità immobiliare adibita a casa familiare, configurandosi il diritto al godimento della casa familiare come diritto personale di godimento sui generis.

Cass. civ. sez. VI – 2, Ord., 23/05/2022, n. 16613 in Imm. e propr., 2022 nota di MONEGAT