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I periodi di cura della prole maturati in altri Stati membri vanno calcolati ai fini della pensione di vecchiaia

8 luglio 2022

Presidenza AIAF ,

I periodi dedicati alla cura dei figli, anche se trascorsi e maturati in un diverso Stato membro, obbligano lo Stato in questione a versare il trattamento pensionistico a tenerne conto come se fossero trascorsi sul proprio territorio nazionale.

Il diritto alla libera circolazione dei cittadini all'interno dell'Unione europea non consente, invero, di escludere il riconoscimento a fini previdenziali di un diritto che sarebbe, invece, pienamente riconosciuto dall'ordinamento nazionale solo per il fatto che il periodo di cura della prole si sia svolto nello stesso Stato membro tenuto al pagamento della pensione.

A chiarire la questione, peraltro abbastanza dibattuta, è la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza sulla causa C-576/20, confermando il proprio orientamento giurisprudenziale. 

 In sostanza, secondo i giudici di Lussemburgo, lo Stato responsabile dell’erogazione dell’assegno di pensione “deve prendere in considerazione tali periodi di cura dei figli, tanto anteriormente quanto successivamente al trasferimento della propria residenza in un altro Stato membro in cui il soggetto si è dedicato alla cura dei figli”.

Un cenno merita il caso dal quale si origina l’intera vicenda.

Nel novembre 1987, dopo aver svolto un'attività autonoma in Austria, una donna si era stabilita in Belgio, dove erano nati due figli, di cui il secondo nel 1990. Fin dalla nascita del primo figlio, la cittadina si era dedicata alla loro cura, senza esercitare alcuna attività lavorativa, senza maturare alcun periodo di assicurazione e senza percepire prestazioni per la loro cura. La stessa situazione si era replicata in Ungheria, dove aveva soggiornato nel dicembre 1991. Successivamente, al suo ritorno in Austria nel 1993, la madre aveva continuato a prendersi cura dei figli per tredici mesi, rimanendo al contempo iscritta obbligatoriamente e versando contributi al regime previdenziale austriaco. Aveva poi lavorato e versato i contributi in tale Stato membro fino al suo pensionamento per vecchiaia. Ma alla sua richiesta di concessione della prestazione previdenziale la donna si era vista riconoscere dall'amministrazione austriaca solo i periodi di cura della prole svolti in Austria (equiparati a periodi di assicurazione considerati ai fini del calcolo dell'importo della sua pensione) ma non anche quelli maturati in Belgio e in Ungheria. Da qui sorgeva la causa portata avanti dalla donna, che sosteneva che i periodi dedicati alla cura della prole maturati in altri Stati membri dovessero essere assimilati a periodi di assicurazione sulla base dell'articolo 21 del Tfue, che riconosce il diritto alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione, considerando che aveva lavorato ed era stata iscritta alla previdenza sociale austriaca prima e dopo tali periodi trascorsi negli altri due stati membri.

È convinzione della Corte di giustizia che negare la presa in considerazione dei periodi di cura della prole in un altro Stato membro voglia dire “porre in una situazione di svantaggio” la persona direttamente interessata “per il solo fatto di aver esercitato il proprio diritto alla libera circolazione. Una penalizzazione “contraria” ai dispositivi dell‘articolo 21 del Trattato sul funzionamento dell’UE, che sancisce appunto il principio di non discriminazione oltre alla libera circolazione.

L'obiettivo delle norme Ue di riferimento su un caso siffatto è quello di aumentare la probabilità per i cittadini Ue di vedere considerati nel modo più completo possibile i loro periodi di cura della prole.

La Corte rileva, infine, che sussiste nel caso concreto un collegamento sufficiente tra i periodi di cura della prole maturati all'estero e i periodi assicurativi maturati a seguito dell'esercizio di un'attività professionale in Austria. Ciò impone di tenere in considerazione il tempo di cura dei figli trascorso all'estero ai fini del conteggio della pensione di vecchiaia.