...

Infanticidio, va esplorata la componente soggettiva dell'abbandono

8 luglio 2022

News Regionale - Sicilia ,

L'infanticidio in condizioni di abbandono materiale o morale postula uno stato di abbandono della madre inteso non come fatto contingente legato al momento culminante della gravidanza, bensì come condizione di vita, che si sostanzia nell'isolamento materiale e morale della donna dal contesto familiare e sociale (situazione d'indigenza e difetto di assistenza pubblica e privata; solitudine causata da insanabili contrasti con parenti e amici e conseguente allontanamento spontaneo o coatto, dal nucleo originario di appartenenza e così via) produttivo di un profondo turbamento spirituale, che si aggrava grandemente, sfociando in una vera e propria alterazione della coscienza, in molte partorienti immuni da processi morbosi mentali e tuttavia coinvolte psichicamente al punto da smarrire almeno in parte il lume della ragione.

La Corte di Cassazione, sezione prima penale, mediante sentenza n. 24949/2022 dello scorso 30 giugno, torna su un argomento abbastanza discusso. 

L'integrazione della fattispecie criminosa di infanticidio, si legge nel provvedimento in analisi, non richiede che la situazione di abbandono materiale e morale rivesta un carattere di oggettiva assolutezza, trattandosi di un elemento oggettivo da leggere in chiave soggettiva, in quanto è sufficiente anche la percezione di totale abbandono avvertita dalla donna nell'ambito di una complessa esperienza emotiva e mentale, quale quella che accompagna la gravidanza e poi il parto.

In tale prospettiva, ai fini della configurazione del reato, è stata ritenuta irrilevante la disponibilità, da parte dell'imputata, di idonei mezzi di sussistenza, essendo sufficiente la condizione di solitudine e di abbandono determinata anche da un ambiente familiare totalmente indifferente al dramma umano della donna (Sez. 1, 16 aprile 1985, n. 7997; Sez. 1, 15 aprile 1999, n. 9694) o assolutamente incapace di avvertire ogni esigenza di aiuto e di sostegno necessari alla stessa (Sez. 1, 18 novembre 1991, n. 311).

Nel determinismo dell'evento delittuoso possono, quindi, avere un ruolo attivo tanto fattori biologici quanto quelli sociali e relazionali nella misura in cui incidano, da un lato, sulla condizione di severo stress psicofisico che accompagna il parto e, dall'altro, sul contesto di particolare sfavore e solitudine nel quale si collocano dapprima la gestazione e poi il parto.

Rilevano, quindi, quali indicatori della condizione di "abbandono", che comunque deve essere percepita come "totale", non solo i casi di gravidanza nascosta oppure osteggiata ma anche l'insufficiente maturità culturale della gestante o comunque una condizione psicologica individuale gravemente alterata dall'esperienza emotiva e mentale che accompagna la gravidanza ed il parto.