In tema di revoca dell’assegno divorzile, l’attività lavorativa pacificamente già in essere all’epoca della pronuncia della sentenza di divorzio non può reputarsi un fatto nuovo sopravvenuto.
Ciò in applicazione del principio secondo cui, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all’affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
A precisarlo è la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 19302/2022, depositata lo scorso 15 giugno. Un accenno ai fatti appare necessario per inquadrare correttamente la vicenda oggetto del provvedimento.
Il Tribunale di Cremona respingeva il ricorso presentato da F.V. ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, perché fosse disposta la revoca dell'assegno divorzile previsto dalla sentenza di divorzio in favore dell'ex coniuge S.S..
La Corte d'appello di Brescia, una volta constatato che il reclamante non contestava che l'attività lavorativa dell'ex moglie fosse già in essere, benché ignorata, prima della sentenza di divorzio, ribadiva che la stessa non poteva considerarsi un fatto nuovo sopravvenuto, in applicazione del principio secondo cui i fatti pregressi e le ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che ha dato luogo alla sentenza di divorzio, la quale passa in cosa giudicata rebus sic stantibus, non assumono rilevanza nel successivo procedimento di modifica promosso ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
Si arriva, pertanto, in Cassazione.
Il motivo di ricorso proposto denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e L. n. 898 del 1970, art. 9: la Corte territoriale - in tesi di parte ricorrente - ha ritenuto, seguendo un risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il fatto sopraggiunto dedotto dal ricorrente non potesse legittimare la revisione L. n. 898 del 1970, ex art. 9, essendo preesistente rispetto al passaggio in giudicato della sentenza, ma dovesse essere oggetto di revocazione a mente dell'art. 395 c.p.c..
L'occupazione lavorativa della beneficiaria dell'assegno, mendacemente negata dalla S. sia al momento della determinazione dell'assegno, sia in sede penale, non poteva, invece, che costituire un dato sopraggiunto rispetto agli elementi valutati in sede di divorzio, dato che il giudicato si era formato sulla base di una circostanza (l'assenza di mezzi adeguati e l'impossibilità per la moglie di procurarseli) dissimulata dalla stessa parte.
Occorreva, perciò, disconoscere il necessario ricorso allo strumento della revocazione per far valere una simile circostanza, considerandola un fatto nuovo legittimante la richiesta di modifica, a maggior ragione alla luce del principio di autoresponsabilità affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
Il motivo non viene ritenuto dalla Suprema Corte fondato.
La Corte territoriale ha ritenuto che l'attività lavorativa pacificamente già in essere all'epoca della pronuncia della sentenza di divorzio non potesse reputarsi un fatto nuovo sopravvenuto.
Ciò in applicazione del principio secondo cui ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
La regola, affermata in passato (v. Cass. 30033/2011, Cass. 17320/2005, Cass. 21049/2004), ribadita più recentemente (Cass. 2953/2017), trova fondamento nel principio per cui il giudicato, ai sensi dell'art. 2909 c.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa entro i limiti oggettivi che sono segnati dai suoi elementi costitutivi, come tali rilevanti per l'identificazione dell'azione giudiziaria sulla quale il giudicato si fonda, costituiti dal titolo della stessa azione (causa petendi) e dal bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato); entro tali limiti, l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione e di eccezione, e comunque esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni non dedotte in giudizio che costituiscano, tuttavia, un presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione stessa, restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazione del giudicato (v. Cass. 17078/2007, Cass. 21069/2004, Cass. 11493/2004, Cass. 5925/2004).
Ne discende che non rileva se al giudicato si sia pervenuti in base all'accoglimento di determinate ragioni o argomentazioni o mediante la reiezione di altre, essendo sufficiente l'individuazione dell'interesse e del bene della vita tutelato dalla pronuncia del giudice, il quale non può essere rimesso in discussione in un successivo giudizio, al di fuori dei mezzi di impugnazione riconosciuti nei confronti della sentenza passata in giudicato, e salva la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove, verificatesi successivamente al formarsi del giudicato stesso.
Non confliggono con questi principi le pronunce della Cassazione secondo cui il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 1, in quanto consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria e impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale; non sono perciò idonei a realizzare la fattispecie descritta la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità (Cass. 23866/2008).
Una simile tesi, invero, non pone affatto in discussione il principio secondo cui le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo irrilevante come si sia giunti all'accertamento in concreto della relazione giuridica tra gli ex coniugi in tema di assegno di divorzio, bensì, con riferimento al diverso istituto del dolo processuale, ne individua le precipue caratteristiche.
Il che significa che la parte, ove non abbia visto pregiudicato il proprio diritto di difesa dal contegno, pur sleale, assunto dell'ex coniuge in seno al giudizio di divorzio, restando pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento, non potrà che sopportare le conseguenze - in termini di applicazione del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile - di un suo comportamento processuale che abbia trascurato di avvalersi di tutti i possibili mezzi istruttori utili all'accertamento delle reali condizioni patrimoniali o reddituali della controparte.
Giova ricordare da ultimo, si legge nell’ordinanza, in ragione del riferimento compiuto dal ricorrente ai più recenti approdi della giurisprudenza in tema di presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, che il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti costituente il presupposto necessario per pervenire alla revisione dell'assegno divorzile, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, attiene agli elementi di fatto e non può essere integrato da una diversa interpretazione delle norme applicabili avallata dal diritto vivente giurisprudenziale, la cui funzione è ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regula iuris e non creativa della stessa (Cass. 1119/2020).
In conclusione, il ricorso è stato respinto dai Giudici di Piazza Cavour.
