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La verifica dei presupposti per la revisione dell’assegno divorzile

7 luglio 2022

News Regionale - Sicilia ,

In tema di revisione dell’assegno divorzile, il giudice, a fronte della prova di circostanze sopravvenute sugli equilibri economici della coppia, non può procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell’entità dell’assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma deve verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall’assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio e ad adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale.

A ribadirlo è la Corte di Cassazione, all’interno della recente ordinanza n. 21051/2022, depositata lo scorso 1° luglio. 

Con sentenza dell'8/11/2011 il tribunale di Messina, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra S e I., aveva posto a carico di S. un assegno mensile di divorzio di Euro 375,00 in favore dell'ex coniuge.

Con decreto del 4/4/2017 il tribunale di Messina rigettava la domanda di S. volta ad ottenere la revoca dell'assegno divorzile in quanto la situazione economica dell'ex moglie non poteva dirsi migliorata per effetto della vendita per Euro 182.000,00 dell'immobile di sua proprietà sito in Livorno giacché la resistente non aveva fatto altro che sostituire un bene ad un altro bene.

S. ha proposto reclamo avverso la citata decisione e I. si è costituita in giudizio resistendo all'impugnativa.

L'adita corte d'appello di Messina, con decreto n. 2849/2017 pubblicato il 17/07/2017, ha parzialmente accolto il reclamo rideterminando in Euro 200,00 mensili l'assegno di divorzio a carico del S. a favore dell'ex moglie.

La Cassazione, nell’ordinanza in questione, ha rammentato principi consolidati in materia, precisando che il giudice, a fronte della prova di circostanze sopravvenute sugli equilibri economici della coppia, non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma deve verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio.

Nella specie, ai fini della verifica dei presupposti per la revisione dell'assegno divorzile, la Corte d'appello di Messina ha ritenuto di valutare in correlazione la sopravvenuta vendita della casa familiare, casa che in sede di divorzio era stata assegnata per destinarla a residenza de e della figlia, con il sopravvenuto trasferimento della I. e della figlia in Messina e l'utilizzazione a fini residenziali della casa concessale gratuitamente dal padre, usufruttuario dell'immobile in questione di cui ella è solo nuda proprietaria.

Nella correlazione fra l'acquisizione della liquidità finanziaria conseguente alla vendita della casa e nella contestuale fruizione gratuita dell'abitazione, la corte territoriale ha individuato un fatto sopravvenuto idoneo a determinare un miglioramento delle condizioni patrimoniali della I. rispetto a quelle valutate in sede di divorzio tale da giustificare l'accoglimento della domanda di revisione nell'importo statuito.

Tale valutazione, affermano i giudici di Piazza Cavour, non è attinta dalla censura della ricorrente e fondata sul richiamo del contenuto della memoria ex art. 183 c.p.c., depositata dallo stesso S. nel corso del giudizio di separazione.

Tale riferimento, secondo la Suprema Corte, difetta invero di specifico collegamento con la valutazione correlata svolta dalla corte territoriale in sede di richiesta di revisione fra le sopravvenute circostanze della vendita della casa familiare e quella del trasferimento nell'abitazione concessa gratuitamente.

Il ricorso è stato, pertanto, rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente è stata tenuta alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo.