La determinazione dell’assegno divorzile non può basarsi sulla isolata considerazione della sola oggettiva disparità della situazione economica degli ex coniugi che, nel caso di specie, risulta preesistente al matrimonio.
Nel caso di specie, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto quando entrambi erano ultraquarantenni (precisamente, lei di 43 anni e lui di 49 anni), dalla durata relativamente breve (circa quattro anni), rispristina lo status quo ante nozze se la moglie non risulta aver sacrificato alcuna aspettativa reddituale o professionale per dedicarsi alla gestione del nucleo familiare.
A precisarlo è la Corte di Cassazione, attraverso l’ordinanza n. 20471/2022, depositata lo scorso 24 giugno.
Una breve ricostruzione fattuale appare necessaria per seguire proficuamente il percorso logico-giuridico intrapreso dai giudici di piazza Cavour.
Il Tribunale di Piacenza, con sentenza del 1° marzo 2019, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da M.A. e F.S. in data 14 Febbraio 2010 nel Comune di Alseno (PC), disponendo a carico del Sig. M. la corresponsione a favore della ex moglie della somma mensile di Euro 600,00 annualmente rivalutabili secondo indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile.
Successivamente, con sentenza del 5 maggio 2020, la Corte di Appello di Bologna, in parziale accoglimento dell'appello proposto da M.A., ha rideterminato l'importo dell'assegno divorzile, posto a carico dell'appellante, nella somma di Euro 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione F.S., affidandosi a due motivi. M.A. si è costituito con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
Con il primo motivo del ricorso principale, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto i giudici di merito hanno errato nella valutazione dei presupposti per la determinazione del quantum dell'assegno divorzile, non tenendo conto in maniera adeguata della sproporzione delle posizioni economiche delle parti nonché dell'impossibilità oggettiva della Sig.ra F. di procurarsi i mezzi per vivere una vita dignitosa.
Con la seconda censura, si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 consistente nel mancato raggiungimento di un accordo tra coniugi a causa dell'ingiustificato rifiuto del Sig. M. di assumere la ex moglie alle dipendenze della sua società di famiglia.
Il ricorso principale viene dichiarato inammissibile.
Per quanto concerne il primo motivo, la sentenza impugnata merita di essere confermata sulla base delle seguenti ragioni: la Corte d'Appello ha valutato la sperequazione economico-reddituale esistente fra le parti, esaminando i fatti acquisiti, nonché la possibilità della ex moglie di procurarsi mezzi adeguati per vivere dignitosamente, rispetto ai quali l'alternativa valutazione della ricorrente integra una censura attinente al merito, pertanto, inammissibile.
Il Giudice di seconde cure, pur non trascurando la funzione assistenziale dell'assegno divorzile (correlato alla mancanza di lavoro, di proprietà immobiliari e all'età della Sig.ra F. di anni 53), ha altresì tenuto in considerazione il minimo contributo apportato dalla ricorrente in costanza di matrimonio e l'assenza di prova circa sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla gestione del nucleo familiare. L'esame è pertanto completo e legittimamente eseguito in modo coerente con i nuovi principi enunciati dalla giurisprudenza.
Sul punto le Sezioni Unite (Cass. Sez. U, n. 18287 del 11/07/2018) hanno affermato "Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi".
La Corte d'Appello, nell'attribuzione e determinazione dell'assegno divorzile, ha tenuto conto dei criteri indicati dalle Sezioni Unite. A partire dalla sperequazione economico-reddituale, tutte le circostanze evidenziate nel ricorso sono già emerse nei precedenti gradi di giudizio e risultano essere già state prese in considerazione dal giudice di merito nella verifica dei presupposti dell'assegno divorzile. Trattasi, infatti, di una valutazione composita, che non può basarsi sulla isolata considerazione di uno solo dei suddetti parametri, ossia l'oggettiva disparità della situazione economica degli ex coniugi che, nel caso di specie, risulta preesistente al matrimonio. Sul punto, la Corte d'Appello ha sottolineato come la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto quando entrambi erano ultraquarantenni (precisamente, lei di 43 anni e lui di 49 anni), dalla durata relativamente breve (circa quattro anni), abbia semplicemente rispristinato lo status quo ante nozze, durante le quali la Sig.ra F. non risulta aver sacrificato alcuna aspettativa reddituale o professionale per dedicarsi alla gestione del nucleo familiare.
Pertanto, il ricorso formulato dalla ricorrente che richiede una rivalutazione delle circostanze non risulta ammissibile.
In senso analogo, anche la seconda censura dedotta nel ricorso principale è da ritenersi inammissibile. Non si vede, infatti, per quale ragione, il rifiuto di assumere la ex moglie alle dipendenze della sua società di famiglia, sebbene non sia stato oggetto, nel giudizio di appello, di alcuna specifica domanda debba considerarsi elemento dirimente per la risoluzione del caso di specie. Sul punto, questa Corte Cass. Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014) ha chiarito come l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente debba indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua " decisività" (ex plurimir, Cass. Se. 6 - 3, n. 12387 del 24/06/2020). Ciò posto, nel caso di specie, la censura mossa dalla ricorrente non soddisfa i suddetti requisiti e risulta del tutto generica. Innanzitutto, deve ritenersi del tutto indimostrato che il fatto secondario sia stato oggetto di discussione dinanzi al giudice di secondo grado; in secondo luogo, non è accoglibile la tesi della ricorrente secondo cui il rifiuto da parte dell'ex marito di assumere la medesima nell'azienda della famiglia di lui sia un fatto decisivo al fine di attestare le condizioni economiche precarie in cui versa quest'ultima. Inoltre, non è possibile attribuire al mancato raggiungimento di un accordo bonario tra ex coniugi, tra i quali tra l'altro non correvano ottimi rapporti (si fa riferimento alle accuse di tradimento e richieste di addebito della separazione documentate da investigazioni difensive), la causa delle difficoltà economiche della Sig.ra F., la quale in costanza di matrimonio non lavorava presso suddetta società.
In conclusione, anche relativamente alla censura avente ad oggetto la mancata assunzione della Sig.ra F. presso la società dell'ex marito, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile.
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., comma 2, il ricorso incidentale, in quanto tardivo, va dichiarato inefficace, tenendo in considerazione il -consolidato-principio di diritto secondo cui "In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui all'art. 325 c.p.c., comma 2, ovvero art. 327 c.p.c., comma 1, è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371 c.p.c., comma 2, (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale)" (Cass. Se. 5 -, n. 17707 del 22/06/2021).
