Il delitto di cui all'art. 572 c.p., ricorrendone i presupposti costituivi, è ravvisabile in presenza di condotte maltrattanti che si innestano su un rapporto matrimoniale anche nella fase della separazione, che non realizza una recisione dei vincoli nascenti dal coniugio, che permangono integri.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, mediante sentenza n. 24745/2022 dello scorso 27 giugno.
La Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di G.F. alla pena di anni due di reclusione, oltre alle statuizioni civili, in relazione al reato di cui all'art. 572 c.p., commi uno e due, così riqualificato, già con la sentenza di primo grado, il fatto contestato all'imputato ai sensi dell'art. 612-bis commi uno e 2 e 61, 11 quinquies c.p., fatto commesso in epoca compresa tra l'anno 2017 e il maggio 2020 ai danni della moglie, dalla quale l'imputato era, di fatto, separato.
Con i motivi di ricorso l'imputato chiede l'annullamento della sentenza impugnata denunciando l'erronea applicazione della legge processuale e sostanziale.
Il delitto di cui all'art. 572 c.p. costituisce, come noto, una fattispecie di risalente impianto codicistico e faceva riferimento alla protezione accordata contro comportamenti abusanti riferibili alla famiglia cd. legittima, identificandone i componenti nei prossimi congiunti, individuati nell'art. 307 del codice penale.
Solo con la L. 1° ottobre 2012, n. 172 sono state sussunte nella fattispecie incriminatrice condotte maltrattanti poste in essere in danno di una persona comunque convivente, completando un percorso di ricostruzione della norma, frutto della interpretazione della giurisprudenza, che aveva ricondotto la tutela apprestata dalla norma incriminatrice ai comportamenti maltrattanti realizzati in una comunità familiare, anche non derivante dal matrimonio.
A questo riguardo la giurisprudenza aveva rilevato come, sul piano dei rapporti sociali e giuridici, nel concetto di comunità familiare confluissero le nozioni di famiglia legittima e quella di famiglia di fatto, dovendo guardare alla sostanza e non alla forma dei rapporti interpersonali.
Secondo tale ricostruzione sono le strette relazioni e consuetudini di vita che si instaurano fra le persone a costituire la fonte degli obblighi di protezione reciproca e di assistenza e a determinare tra i soggetti una situazione in tutto identica a quella che, per legge, deriva dal coniugio e che esigono, in presenza di comportamenti maltrattanti, la protezione dell'ordinamento attraverso la incriminazione di condotte che ledono non solo i singoli ma l'essenza stessa del rapporto di affidamento reciproco che ne costituisce il tratto fondante.
Ed è lo scioglimento di questo rapporto (che è, ovviamente, cosa diversa dalla mera cessazione della coabitazione) che, sul piano della interpretazione della norma, crea problemi di ricostruzione del suo perimetro applicativo poiché il riscontrato scioglimento di tale comunione di intenti si pone in contrasto con il dato letterale della norma, che al rapporto di convivenza ed alla sua attualità rimanda.
Ed è questo aspetto che ha determinato il problema della (possibile) interpretazione in malam partem della nozione di convivenza di cui all'art. 572 c.p., interpretazione alla quale fa riferimento la ricostruzione difensiva. Con la sentenza n. 98 del 2021 il Giudice delle leggi ha richiamato, infatti, l'attenzione dell'interprete al rispetto del "canone ermeneutico rappresentato dal divieto di analogia a sfavore del reo: canone affermato a livello di fonti primarie dall'art. 14 delle preleggi nonché - implicitamente - dall'art. 1 c.p., e fondato a livello costituzionale sul principio di legalità di cui all'art. 25, comma 2, Cost. (nullum crimen, nulla poena sine lege stricta) (sentenza n. 447 del 1998). Il divieto di analogia - conclude- non consente di riferire la norma incriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei suoi possibili significati letterali, e costituisce così un limite insuperabile rispetto alle opzioni interpretative a disposizione del giudice di fronte al testo legislativo".
Premesso che il delitto di cui all'art. 572 c.p. è integrato da una condotta che sia qualificabile come "maltrattante" in danno di una persona "della famiglia “e che tale fattispecie costituisce un reato contro l'assistenza familiare in cui il bene giuridico protetto è individuato dai congiunti interessi dello Stato alla tutela della famiglia da comportamenti vessatori e violenti e da quello delle persone facenti parte della famiglia alla difesa della propria incolumità fisica e psichica, mai la giurisprudenza ha dubitato che il delitto di cui all'art. 572 c.p., ricorrendone i presupposti costituivi, è ravvisabile in presenza di condotte maltrattanti che si innestano su un rapporto matrimoniale anche nella fase della separazione, che non realizza una recisione dei vincoli nascenti dal coniugio, che permangono integri (Sez. 6, n. 3087 del 19/12/2017, dep. 2018, P, Rv. 272134; Sez. 6, n. 3356 del 13/12/2017, F, n. m.; Sez. 2, n. 39331 del 5/7/2016, Spazzoli, Rv. 267915). Al più, la giurisprudenza aveva ravvisato il delitto di atti persecutori in quei casi di condotte abusanti che caratterizzano la patologia del rapporto interpersonale in caso di divorzio, situazione giuridica, questa, che determina la cessazione dei vincoli coniugali (Sez. 6, n. 50333 del 12/06/2013, L., Rv. 258644).
Rilevante ai fini della individuazione della norma incriminatrice applicabile alla vicenda in esame, si legge nel provvedimento, non è il tema del rapporto di convivenza tra imputato e persona offesa, legati dal rapporto di coniugio perdurante per tutta la durata della condotta oggetto di contestazione e pervenuto, nel segmento temporale finale, alla separazione di fatto ma la tipologia e qualità delle condotte ascritte all'imputato, quali evincibili dalla contestazione in fatto e, quindi, dal contenuto dell'imputazione ascrittagli.
Conclusivamente alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
