Quando l’iscrizione del figlio nella scuola privata sia frutto dell’autonoma iniziativa di uno solo dei genitori, questi non può pretendere, in automatico, il rimborso dei costi relativi a detta iscrizione da parte dell’altro.
Ad affermarlo è il Tribunale di Novara, mediante sentenza n. 324 dello scorso 1°giugno.
Con atto di citazione ritualmente notificato, G.L. ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale Civile di Novara, l'ex marito E.G. chiedendone, previo accertamento della sussistenza dell'obbligo del convenuto di concorrere al pagamento della metà delle spese straordinarie sostenute per l'iscrizione del figlio A. in una nota università milanese, la condanna al pagamento di tasse e contributi di iscrizione alla predetta università con decorrenza dall'anno accademico 2017/2018 e di tutte le spese connesse a detta iscrizione (viaggio studio presso l'Università di Calgary e le polizze annuali Pluriattiva Infortuni e QuiSicuraSalute) quantificate in Euro 13.268,19 pari al 50% delle somme sostenute sino a quel momento in via esclusiva dall'attrice. Parte attrice, a tal fine, ha allegato di essere separata dal sig. E.G. dal 16.9.1997 allorché il Tribunale di Novara aveva omologato la separazione consensuale e che con sentenza n. 255 del 11-18/10/2001, passata in giudicato, era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disposto, in capo a E.G., l'obbligo di mantenimento del figlio A. (allora minorenne) mediante corresponsione alla madre della somma di L. 750.000 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive.
Rilevava inoltre che il figlio A., conseguito il diploma nel giugno 2016, si era determinato a iscriversi alla facoltà di medicina; tuttavia non essendo riuscito a superare i test di ingresso si era iscritto alla facoltà di biotecnologie presso l'Università del Piemonte Orientale. Nel frattempo A. aveva sostenuto i test d'ingresso presso una prestigiosa università sita in Milano e, superatili, si era iscritto, con il consenso di entrambi i genitori, alla facoltà di Economia e Management.
Parte attrice sosteneva che per il primo anno di università aveva sostenuto un esborso di Euro 12.189,00 e per il secondo anno un esborso di Euro 12.324,00 a titolo di tasse di iscrizione e contributi.
Con la seconda memoria istruttoria parte attrice ha dato atto dell'avvenuta iscrizione del figlio, conseguita la laurea triennale, al corso di laurea magistrale in amministrazione, finanza aziendale e controllo presso la medesima università privata e degli ulteriori esborsi sostenuti per la prosecuzione del corso di studi.
Si è costituito in giudizio E.G. concludendo nel merito per il rigetto della domanda attorea di cui ha contestato la fondatezza. In particolare il convenuto ha allegato di non avere mai prestato il proprio consenso all'iscrizione del figlio presso la facoltà di Milano, ma di avere immediatamente segnalato alla ex moglie di non essere disponibile a concorrere alla spesa per un'università privata offrendosi, tuttavia, di contribuire nei limiti delle proprie capacità e suggerendo soluzioni alternative, quali la corresponsione del 50% della retta universitaria della corrispondente università statale. Con la terza memoria istruttoria il convenuto ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attrice non ricorrendo il requisito della convivenza del figlio maggiorenne non autosufficiente con la madre, ritenuto presupposto per affermare la legittimazione attiva dell'ex coniuge.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo a G.L., sollevata dalla difesa del convenuto con la memoria ex art. 183 co. VI n. 3 c.p.c. sul presupposto che, non sussistendo il requisito della convivenza del figlio A. con la madre nel momento in cui le spese per cui è causa sono sostenute, fosse mancante il presupposto fondante la legittimazione attiva di quest'ultima. Parte attrice ha fatto valere in giudizio il diritto al rimborso della quota del 50% di spese straordinarie dalla stessa anticipate e direttamente sostenute, ancorché a favore del figlio maggiorenne non autosufficiente, circostanza che deve ritenersi pacifica. La circostanza che il figlio A. abbia spostato la propria residenza a Milano dove frequenta l'università non fa venire meno, di per sé, la legittimazione attiva della madre che è il soggetto che ha corrisposto le spese per intero (e pertanto non solo per la sua quota del 50%) maturando un diritto di credito, oggetto di domanda di accertamento e presupposto che legittima l'azione in via di regresso nei confronti dell'ex coniuge - obbligato, in virtù di pronuncia di divorzio, a sostenere le spese straordinarie nella misura del 50% - per ottenere il rimborso delle somme anticipate.
Al riguardo va osservato che trattasi di legittimazione concorrente, che il genitore di figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente, può esercitare iure proprio, in assenza di un'autonoma richiesta giudiziale, anche nel caso in cui il figlio si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, non venendo, comunque, meno il requisito della coabitazione, qualora l'abitazione familiare rimanga, in concreto, un punto di riferimento stabile, al quale fare sistematicamente ritorno ogniqualvolta gli impegni di studio glielo consentano (cfr. Ca.. 27.5.2005 n. 11320 ed in ultimo, Cass. Civ. sez. I , 31.12.2020 n.29977). A ciò si aggiunga che la legittimazione attiva della madre trova fondamento nella sentenza di divorzio mentre non risulta che il convenuto abbia mai chiesto, raggiunta la maggiore età da parte del figlio A., una modifica delle condizioni di divorzio per il versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne.
Secondo il Tribunale piemontese sussiste a carico del genitore non affidatario, un obbligo di rimborso, qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso che, nel caso in esame, vi è stato da parte del padre. Il legislatore, invero, ha voluto controbilanciare l’instabilità del vincolo tra i genitori, rafforzando il loro comune coinvolgimento nei rapporti con il figlio ed imponendo ad essi, in ogni caso, anche nell’ipotesi in cui siano separati o divorziati, un dovere di concordare l’indirizzo della vita familiare nel quale è incluso anche il dovere di concertazione delle spese straordinarie.
In conclusione, la domanda attorea è stata respinta dal Tribunale di Novara.
