AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – Interdetta la persona affetta da grave deficit cognitivo
(articolo 3, L. 9 gennaio 2004, n. 6; Cc articoli 343, 384, 414)
Il presupposto richiesto dall'art. 414 c.c. per la pronunzia di interdizione è che la persona si trovi "in condizioni di abituale infermità di mente che la renda incapace di provvedere ai propri interessi"; si richiede, cioè, non l'esistenza di una tipica malattia mentale o di un'infermità nella quale ricorrono caratteristiche di una forma patologica ben definita, bensì l'esistenza di un'alterazione delle facoltà intellettive e/o volitive tali da determinare una totale incapacità di provvedere ai propri interessi, non solo con riguardo agli affari di indole patrimoniale, ma anche a tutti gli atti della vita, a tutela di interessi suscettibili di essere coltivati attraverso l'adozione di opportuni atti giuridici e, per la cui difesa, pertanto, sia configurabile una supplenza del tutore.
• Tribunale Nocera Inferiore, sentenza 1° giugno, sez. I, 2022, n. 824 – Pres. Cuomo, Giud. Rel. Iannone
