Il riconoscimento ad un soggetto del diritto a tacere e a non contribuire alla propria incriminazione (diritto al silenzio), a conferma e garanzia irrinunciabile dell'equo processo previsto dall'art. 6 Cedu, sia che operi nell'ambito di un procedimento penale ovvero venga in rilievo in relazione a determinati e peculiari procedimenti amministrativi, impone che il procedimento sia già attivato e non si spinge fino alla tutela di chi non già taccia di fronte a contestazioni mossegli all'interno dello stesso procedimento, bensì "inventi" spontaneamente e senza alcuna sollecitazione proveniente dalla pubblica autorità circostanze a lui favorevoli, per sfuggire alle conseguenze di procedure amministrative neppure ancora emerse al momento in cui si rendono le dichiarazioni false.
Nel caso in analisi, confermata la condanna per l'imputata che, al fine di sottrarsi ad un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, aveva dichiarato falsamente di essere in stato di gravidanza.
È quanto emerge da una recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. V penale, n. 22969/2022, depositata lo scorso 13 giugno.
La fattispecie in esame muove le proprie origini da una sentenza della Corte d'Appello di Torino con cui, nei confronti di D.D., veniva confermata la condanna ad otto mesi di reclusione per il reato di false dichiarazioni relative all'asserito suo stato di gravidanza, rese ad un agente della Polizia di Stato, una volta identificata a seguito di un controllo ed essendo emerso che la stessa era destinataria di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.
Nei confronti dell'imputata è stata esclusa la circostanza aggravante della recidiva e sono state riconosciute, invece, le attenuanti generiche.
L’imputata ha proposto ricorso in Cassazione.
Nel caso della ricorrente, lo stato di gravidanza falsamente dichiarato, al pari delle altre qualità secondarie esemplificativamente indicate, contribuisce all'accertamento di un connotato della persona integrativo della sua identità; o meglio, rappresenta una condizione fisica rilevante per l'ordinamento, che ad essa riconnette alcuni effetti giuridici.
L'imputata, infatti, ha fornito l'informazione personale, attinente ad un suo stato fisico, integrativo della sua identità, in un dato momento storico della sua vita, al fine di usufruire degli effetti giuridici che da esso avrebbero potuto derivare, in relazione al provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato, rilevato dopo la sua identificazione anagrafica dagli ufficiali di polizia che stavano procedendo al controllo stradale.
Nella nozione di qualità personali, si legge nella ordinanza, cui fa riferimento l’art. 495, primo comma, c.p. (falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sull’identità o su qualità personali proprie o di altri), rientrano gli attributi e i modi di essere che servono ad integrare l’individualità di un soggetto e cioè: le qualità primarie, concernenti l’identità e lo stato civile delle persone; le qualità secondarie che pure contribuiscono ad identificare le persone, quali la professione, la dignità, il grado accademico, l’ufficio pubblico ricoperto, una precedente condanna; le situazioni di fatto cui l’ordinamento collega effetti giuridici, quali presupposti o condizioni di legittimazione nei rapporti intersoggettivi.
In conclusione, il ricorso è stato rigettato.
